Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
opporsi al trattamento di dati personali in particolare ai fini di una profilazione (art. 21) e di non essere oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22).
Il capo IV disciplina gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento. Sancisce il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25) e definisce le condizioni applicabili al conferimento del trattamento a un responsabile (art. 28 e 29). I titolari del trattamento hanno l’obbligo, in determinati casi, di notificare le violazioni dei dati personali all’autorità di controllo e alla persona interessata (art. 33 e 34). Prima di determinati trattamenti, i titolari del trattamento sono inoltre tenuti a effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e a consultare, se necessario,
l’autorità di controllo (art. 36). Inoltre, gli organi pubblici e le imprese che trattano dati che presentano dei rischi devono designare un incaricato della protezione dei dati (art. 37-39). Infine, gli Stati membri dell’Unione europea devono incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (art. 40 e 41) e l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati (art. 42 e 43).
Il capo V disciplina il trasferimento di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione è incaricata di valutare il livello di protezione garantito da un territorio o da uno o più settori specifici all’interno del Paese terzo (art. 45). Se la Commissione non constata mediante una decisione il carattere adeguato del livello di protezione su un territorio o in un settore, i dati possono ciononostante essere trasferiti in presenza di garanzie adeguate (art. 46), sulla base di norme vincolanti d’impresa (art. 47) o di deroghe in situazioni specifiche (art. 49).
Il capo VI riguarda le autorità di controllo indipendenti. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità di controllo incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamen-
to (UE) 679/2016 e, se del caso, anche della direttiva (UE) 2016/680. Nei due atti normativi i requisiti applicabili all’indipendenza dell’autorità di controllo sono identici. L’autorità di controllo deve disporre di determinati poteri d’indagine (art. 58 par. 1) ed è autorizzata ad adottare i provvedimenti correttivi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (art. 58 par. 2).
Il capo VII stabilisce meccanismi tesi a garantire l’applicazione coerente della legislazione sulla protezione dei dati all’interno dell’Unione europea. Prevede in particolare che in casi transfrontalieri in cui intervengono più autorità di controllo sia presa un’unica decisione. Tale principio, noto con il nome di «sportello unico», permette a un’impresa con filiali in diversi Stati membri di avere a che fare soltanto con l’autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la sua sede principale. Tale autorità è designata come «autorità di controllo capofila»
(art. 56). La cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate è retta dall’articolo 60. Tali autorità s’impegnano a trovare un consenso sul progetto di decisione preparato dall’autorità di controllo capofila. Il capo VII prevede inoltre
l’assistenza reciproca tra le autorità di controllo (art. 61) e operazioni congiunte (art. 62).
Il capo VIII tratta i mezzi di ricorso, la responsabilità e le sanzioni. Secondo l’articolo 77, la persona interessata ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. In virtù
dell’articolo 78, la persona interessata ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo contro una decisione dell’autorità di controllo che la riguarda. L’articolo 80 prevede infine il diritto della persona interessata di farsi rappresentare a determinate condizioni e l’articolo 83 stabilisce le condizioni alle quali l’autorità di controllo è autorizzata a pronunciare multe.
Il capo IX contiene un certo numero di disposizioni che disciplinano situazioni particolari del trattamento di dati, in particolare in relazione alla libertà d’espressione e d’informazione (art. 85), all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali (art. 86) nonché in riferimento al trattamento ai fini dell’archiviazione d’interesse pubblico, della ricerca e della statistica (art. 89).
4.2 Adeguamento della legislazione svizzera
All’interno dell’Unione europea il regolamento (UE) 2016/679 sostituirà la direttiva 95/46/CE.