Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

Il P-STE 108 consente di armonizzare e migliorare il livello di protezione dei dati su scala internazionale, il che migliora anche la protezione di cui beneficiano i cittadini svizzeri i cui dati sono oggetto di trattamento all’estero. Il P-STE 108 contribuisce inoltre ad agevolare la comunicazione di dati tra gli Stati parte e dunque l’accesso delle imprese svizzere ai mercati degli altri Stati. La firma del P-STE 108 da parte della Svizzera è d’altronde probabilmente un presupposto fondamentale affinché l’Unione europea confermi nuovamente che la Svizzera dispone di una protezione adeguata dei dati. Solo tale conferma garantisce l’accesso illimitato del nostro Paese al mercato europeo.

Per la Svizzera è opportuno accettare rapidamente il Protocollo d’emendamento alla Convenzione STE 108, sia per ragioni inerenti alla tutela dei diritti dell’uomo sia per ragioni economiche (agevolazione della comunicazione di dati all’estero). In varie risposte a interventi parlamentari, il Consiglio federale ha annunciato il suo sostegno al P-STE 108. Il Collegio governativo si è d’altronde impegnato per una migliore protezione dei dati nel quadro dei suoi sforzi a favore dei diritti dell’uomo53. Infine occorre osservare che le misure previste dal P-STE 108 coincidono con gli obiettivi del Consiglio federale fissati nella decisione del

9 dicembre 201154 fondata sulla valutazione della legge sulla protezione dei dati.

Quanto alla procedura di ratifica, l’articolo 4 della futura Convenzione STE 108 obbliga gli Stati parte a disporre nel proprio diritto interno le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della Convenzione. Tali misure devono inoltre entrare in vigore al momento della ratifica della nuova Convenzione STE 108. Infine, gli Stati parte non possono formulare riserve (art. 25).

Il contenuto dell’AP-LPD coincide in gran parte con i requisiti del P-STE 108 e pertanto a tempo debito sarà possibile una ratifica senza bisogno di modificare la legislazione svizzera.

3.3 Principali modifiche legislative necessarie

Le disposizione del P-STE 108 non sono direttamente applicabili. Per poter ratificare il Protocollo d’emendamento della Convenzione STE 108 la Svizzera deve adeguare determinate disposizioni del diritto federale. Le disposizioni del P-STE 108 che devono essere trasposte nell’AP-LPD sono illustrate nel commento ai singoli articoli di quest’ultimo.

4 Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali

4.1 Breve panoramica

Il regolamento (UE) 2016/679 è l’atto normativo sulla protezione dei dati fondamentale dell’Unione europea; non fa parte dell’acquis di Schengen. Il contenuto della direttiva (UE) 2016/680 si basa sul regolamento e quindi i due atti contengono in gran parte norme concordanti. Tuttavia il regolamento è più dettagliato, mentre alcune disposizioni della direttiva sono adeguate alle esigenze delle autorità penali.

Il regolamento (UE) 2016/679 disciplina soprattutto la protezione dei dati trattati nell’ambito del mercato interno ma si applica anche al settore pubblico. Stabilisce le regole relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (art. 1).

Il capo III disciplina i diritti delle persone interessate. Rispetto alla direttiva 95/46/CE tali diritti sono rafforzati. Il regolamento (UE) 2016/679 garantisce ad esempio alle persone interessate un migliore accesso ai dati che le riguardano (art. 12-15). Esse hanno inoltre il diritto alla rettifica (art. 16) e alla cancellazione (art. 17, cosiddetto «diritto all’oblio») dei dati, come pure alla limitazione del trattamento (art. 18). Dispongono altresì di un diritto alla portabilità dei dati da un fornitore di servizi a un altro (portabilità dei dati, art. 20). Infine, hanno il diritto di

53 Il Consiglio federale ha in particolare dichiarato il suo sostegno ai lavori in corso nel Consiglio d’Europa nella risposta ai seguenti interventi parlamentari: Ip. Eichenberger 13.4209 («US-Swiss Safe Harbor Framework. Ripristino della fiducia nell’ambito dello scambio di dati con gli Stati Uniti»); Interrogazione Gross 13.1072 («Patto dell’ONU relativo ai diritti civili e politici. Integrazione della protezione dei dati»)