Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
essere trasposte nell’AP-LPD e nelle summenzionate norme sulla protezione dei dati specifiche a determinati settori sono indicate nei commenti ai singoli articoli.
Dato che molte leggi federali che riguardano il settore della polizia contengono disposizioni sulla protezione dei dati, ci si può chiedere se questa dispersione delle disposizioni sulla protezione dei dati non ostacoli l’applicazione del diritto e se non vada valutata l’introduzione di una legge federale che disciplini complessivamente le attività nel settore della polizia; molti Cantoni hanno infatti scelto questa soluzione.
3 Progetto di revisione della Convenzione STE 108 (P-STE 108)
3.1 Breve panoramica
Gli Stati parte sono tenuti ad applicare il P-STE 108 a tutti i trattamenti di dati di competenza della loro giurisdizione nel settore pubblico e privato. Soltanto il trattamento di dati da parte di una persona nell’ambito delle sue attività personali è escluso dal campo d’applicazione del progetto di modernizzazione (art. 3).
Il P-STE 108 estende gli obblighi del titolare del trattamento. Questi è tenuto a notificare all’autorità di controllo competente determinati casi di violazione della protezione dei dati (art. 7 par. 2). Il suo obbligo di informare la persona interessata va inoltre esteso, in particolare in relazione alle informazioni da fornire e in caso di decisione individuale automatizzata. Gli Stati parte devono altresì prevedere l’obbligo del titolare del trattamento di effettuare una valutazione d’impatto prima di determinati trattamenti e di applicare il principio della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 8bispar. 2 e 3).
Gli Stati parte devono concedere alla persona interessata il diritto di non essere oggetto di una decisione presa unicamente sulla base di un trattamento automatizzato dei suoi dati,
senza avere la possibilità di far valere il suo punto di vista (art. 8 lett. a). Anche il diritto d’accesso della persona interessata deve essere esteso. Lo stesso vale per le condizioni applicabili al suo consenso.
Gli Stati parte sono tenuti a stabilire un regime di sanzioni e un sistema di ricorso (art. 10).
Il principio fondamentale secondo cui i dati possono essere trasferiti verso uno Stato terzo soltanto se è garantito un livello adeguato di protezione rimane uguale a quello della Convenzione STE 108 attuale. Secondo il P-STE 108 (art. 12), un livello adeguato di protezione può essere garantito dal diritto dello Stato terzo o dell’organizzazione internazionale destinatari o mediante determinate garanzie comunicate all’autorità di controllo prima della trasmissione dei dati. In assenza di un livello di protezione adeguato, i dati possono essere trasmessi verso uno Stato terzo soltanto se la persona interessata vi acconsente e in altri casi eccezionali. Infine, il P-STE 108 obbliga gli Stati parte a disporre che l’autorità di controllo possa esigere dalla persona che trasferisce i dati di dimostrare l’efficacia delle garanzie fatte e ad autorizzare l’autorità a bloccare o sospendere il trasferimento dei dati.
Gli Stati parte sono tenuti a istituire un’autorità di controllo, analogamente a quanto previsto dall’attuale Convenzione STE 108. Secondo il P-STE 108 (art. 12bis), le autorità di controllo devono essere autorizzate a prendere decisioni vincolanti impugnabili e a pronunciare sanzioni amministrative. Soltanto i trattamenti effettuati da parte di organi nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali non sono soggetti alla vigilanza dell’autorità di controllo. Quest’ultima ha inoltre il compito di sensibilizzare il pubblico e coloro che trattano dati.
3.2 Ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione STE 108
Il P-STE 108 intende trasformare la Convenzione STE 108 in uno strumento universale. Anche la Convenzione in vigore può essere ratificata da Stati che non sono membri del Consiglio d’Europa. Tra i 49 Stati che l’hanno ratificata, due non sono membri del Consiglio
d’Europa (Uruguay, Maurizio). Inoltre, vari altri Stati non membri stanno per ratificarla (Marocco, Tunisia, Senegal). L’interesse da parte degli Stati extraeuropei alla ratifica della Convenzione potrebbe crescere visto che l’Unione europea considera tale ratifica un criterio determinante per la decisione di adeguatezza.