Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
competenti dell’Unione europea che i requisiti costituzionali sono soddisfatti, il che corrisponde alla ratifica dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea. Lo scambio di note concernente la direttiva (UE) 2016/680 entra in vigore al momento della comunicazione della Svizzera. Poiché la direttiva (UE) 2016/680 è stata notificata alla Svizzera il
1° agosto 2016, il termine per il recepimento e l’attuazione dell’atto normativo è il
1° agosto 2018.
2.3 Scelta legistica
La direttiva (UE) 2016/680 non è direttamente applicabile né per gli Stati membri dell’UE né per la Svizzera e deve quindi essere trasposta nel diritto nazionale. Per attuare la normativa, la Svizzera deve adeguare varie leggi federali, poiché esse non sono del tutto conformi ai requisiti della direttiva (UE) 2016/680.
In quanto Stato associato, il nostro Paese è tenuto in linea di massima ad applicare la direttiva soltanto nella misura in cui i trattamenti si svolgono nel quadro della cooperazione prevista da Schengen nel settore penale. Sarebbe pertanto sufficiente una trasposizione limitata a questo settore. Tuttavia, visto che, pur essendo più dettagliato, il contenuto della direttiva (UE) 2016/680 corrisponde in gran parte a quello del P-STE 108, il Consiglio federale propone una trasposizione più estesa della direttiva secondo i criteri illustrati qui di seguito.
Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 che corrispondono ai requisiti del P-STE 108
sono trasposti nell’AP-LPD e si applicano a tutti i trattamenti di dati da parte di privati e di organi federali.
I requisiti della direttiva (UE) 2016/680 che corrispondono ai principi generali della prote-
zione dei dati senza tuttavia essere previsti dal P-STE 108 sono trasposti nell’AP-LPD e si applicano a tutti i trattamenti di dati da parte degli organi federali, al fine di evitare livelli di protezione dei dati divergenti nel settore pubblico.
Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative all’autorità di controllo della protezio-
ne dei dati sono attuate nell’AP-LPD. Una parte di tali requisiti è prevista anche dal
P-STE 108. Su scala federale, l’autorità di controllo nazionale competente per tutti i settori sottostanti al campo d’applicazione della LPD è in linea di massima l’Incaricato. La normativa applicabile all’Incaricato deve essere uniforme, a prescindere dal settore di sorveglianza.
I requisiti della direttiva (UE) 2016/680 che costituiscono regole specifiche della coopera-
zione prevista da Schengen nel settore penale sono trasposte unicamente negli atti normativi applicabili a tale settore (cfr. n. 8.3).
La tabella delle concordanze allegata al presente rapporto esplicativo elenca gli articoli corrispondenti dell’AP-LPD, del P-STE 108 e della direttiva (UE) 2016/680.
2.4 Principali modifiche legislative necessarie
Oltre alle modifiche della LPD, gli atti normativi federali da modificare sono i seguenti: il Codice penale (CP)47, il Codice di procedura penale (CPP)48, la legge federale del
20 marzo 198149 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), la legge federale del 3 ottobre 197550 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, la legge federale del 12 giugno 200951 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) e la legge federale del 7 ottobre 199452 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC). Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 che devono
47 RS 311.0
48 RS 312.0
49 RS 351.1
50 RS 351.93
51 RS 362.2
52 RS 360