Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

autorità. Secondo l’articolo 45 paragrafo 2 gli Stati membri di Schengen dispongono che l’autorità di controllo non sia preposta a controllare i trattamenti effettuati dai tribunali

nell’ambito della loro attività giurisdizionale. Sempre secondo tale disposizione gli Stati membri di Schengen possono prevedere una deroga anche per i trattamenti di dati effettuati da altre autorità giudiziarie indipendenti nell’ambito della loro attività giurisdizionale.

L’articolo 47 paragrafo 1 obbliga gli Stati membri a disporre che l’autorità di controllo abbia poteri d’indagine effettivi, ossia perlomeno il potere di ottenere, dal titolare o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. Secondo l’articolo 47 paragrafo 2 l’autorità di controllo deve avere poteri correttivi effettivi, quali ad esempio il potere di rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento, di ingiungere loro di conformare i trattamenti, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione dei dati, come pure di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. I poteri dell’autorità di controllo non devono tuttavia intaccare le regole specifiche della procedura penale, incluse le inchieste e il perseguimento di reati, e l’indipendenza del potere giudiziario.

Il capo VIII tratta i rimedi giuridici, la responsabilità e le sanzioni. Secondo l’articolo 52 la persona interessata deve avere il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e secondo l’articolo 53 essa deve avere anche il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro una decisione dell’autorità di controllo che la riguarda. Infine, l’articolo 55 sancisce il diritto della persona interessata di incaricare, a determinate condizioni, un rappresentante di proporre il reclamo per suo conto.

2.2 Recepimento della direttiva (UE) 2016/680 in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen

In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen la Svizzera s’impegna in linea di massima ad accettare, attuare e applicare gli sviluppi dell’acquis di Schengen. La direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Come si vedrà al numero 2.4, il recepimento della direttiva (UE) 2016/680 implica l’adozione di un certo numero di misure legislative a livello nazionale, poiché il diritto in vigore non soddisfa tutti i requisiti dell’atto normativo dell’Unione europea.

Conformemente all’Accordo di associazione, una volta ricevuta la notifica dell'Unione europea dell’avvenuta adozione di atti normativi che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera deve pronunciarsi in merito all’accettazione del loro contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico nei trenta giorni successivi alla loro adozione (art. 7 par. 2 lett. a dell’Accordo di associazione a Schengen).

Se l’atto normativo in questione è giuridicamente vincolante, la notifica dell’Unione europea e la risposta della Svizzera sono trasmesse in forma di uno scambio di note. Per la Svizzera tale scambio costituisce un trattato internazionale. Secondo la Costituzione federale la conclusione di un trattato compete direttamente al Consiglio federale oppure è sottoposta all’approvazione del Parlamento e, in caso di referendum, del Popolo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la diretti-

va (UE) 2016/680 il 27 aprile 2016. L’atto è stato tuttavia notificato alla Svizzera soltanto il 1° agosto 2016, rendendo impossibile al nostro Paese indirizzare la sua notifica al Segretariato generale del Consiglio entro il termine previsto dall’Accordo di associazione. La Svizzera ha pertanto potuto trasmettere la sua notifica soltanto il 1° settembre 2016.

Nel presente caso l’Assemblea federale deve approvare lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680. Poiché la direttiva sarà vincolante per la Svizzera soltanto una volta soddisfatti i requisiti costituzionali, il Consiglio federale ne ha informato l’Unione europea nella sua risposta del 1° settembre 2016 (art. 7 par. 2 lett. b dell’Accordo di associazione a Schengen).

Entro due anni dalla notifica (anche in caso di un eventuale referendum) la Svizzera deve recepire e attuare l’atto normativo in questione nel proprio ordinamento giuridico. Una volta conclusa la procedura nazionale, la Svizzera informa immediatamente per scritto gli organi