Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
È invece abrogata la disposizione riguardante la procedura semplificata, poiché è divenuta obsoleta in seguito all’introduzione del Codice di procedura civile106.
8.1.6 Disposizioni speciali per il trattamento di dati da parte di organi federali
8.1.6.1 Art. 26 Organo responsabile e controlli
Rispetto all’articolo 16 LPD, l’articolo 26 subisce poche modifiche. Al capoverso 1, per motivi redazionali è cancellata l’espressione «nell’adempimento dei suoi compiti».
Per gli stessi motivi, nel capoverso 2 si è rinunciato all’espressione «regolare in modo specifico». Inoltre, secondo l’AP-LPD, se un organo federale tratta dati congiuntamente ad altre autorità o a privati, il Consiglio federale ha l’obbligo, e non soltanto la facoltà, di disciplinare i dettagli relativi ai controlli e alle responsabilità in materia di protezione dei dati. Questa modifica attua l’articolo 21 della direttiva (UE) 2016/680. L’articolo 26 del regolamen-
to(UE) 2016/679 prevede una regola analoga.
8.1.6.2 Art. 27 Basi legali
Per tenere conto delle critiche della dottrina relative alla distinzione tra le deroghe di cui all’articolo 17 capoverso 2 LPD e all’articolo 19 capoverso 2 LPD, l’articolo 27 capoverso 2 disciplina le basi legali per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, la profilazione e l’emanazione di decisioni individuali automatizzate. Il capoverso 3 fissa le deroghe ai requisiti posti alla base legale.
Capoverso 1 Basi legali
Il capoverso 1 riprende il principio dell’articolo 17 capoverso 1 LPD, secondo cui gli organi federali possono trattare dati personali soltanto se esiste una pertinente base legale.
Capoverso 2 Base in una legge in senso formale
Il capoverso 2 precisa che per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, la profilazione o l’emanazione di una decisione individuale automatizzata ai sensi
dell’articolo 15 capoverso 1 è necessaria una base in una legge formale. Tuttavia è sufficiente una base in una legge in senso materiale se sono soddisfatte due condizioni. Secondo la lettera a il trattamento deve essere indispensabile per l’adempimento di un compito definito in una legge in senso formale. Affinché questa condizione sia soddisfatta, la natura dei compiti che richiedono il trattamento dei dati deve essere sufficientemente precisa. La seconda condizione (lett. b) è nuova ed ha il vantaggio di circoscrivere la portata del secondo periodo del capoverso 2 in modo più preciso rispetto al disciplinamento vigente dell’articolo 17 capoverso 2 lettera a LPD. Quest’ultimo è applicabile eccezionalmente, il che può anche portare a sfruttare il margine d’apprezzamento per supporre un caso eccezionale anche quando non sussiste.
Capoverso 3 Deroghe
Il capoverso 3 enumera le deroghe alla base legale secondo i capoversi 1 e 2. In un caso specifico un organo federale può trattare eccezionalmente dati personali in assenza di una pertinente base legale se sussiste una delle condizioni di cui alle lettere a-c. La lettera a prevede una decisione, impugnabile, del Consiglio federale di autorizzare eccezionalmente un organo federale a trattare dati personali senza una base legale. Secondo la lettera b gli organi federali possono trattare dati personali senza una pertinente base legale se la persona interessata vi ha acconsentito conformemente all’articolo 4 capoverso 6 AP-LPD o ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento. La lettera c è una nuova deroga, non prevista dall’articolo 17 capoverso 2 LPD e corrisponde all’articolo 10 lettera b della direttiva (UE) 2016/680 e all’articolo 6 paragrafo 1 lettera d del regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento è consentito se è necessario per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.
106 Codice di procedura civile del 19 dic. 2008; RS 272.