Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 8 pagine

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I. Introduzione

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone un adeguamento dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Le modifiche, la cui entrata in vigore è prevista il 1° maggio 2017, riguardano la rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

II. Parte generale

1. La medicina complementare nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(AOMS)

Dopo l’entrata in vigore della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) il 1° gennaio 1996, le associazioni mediche di medicina complementare hanno chiesto la rimunerazione obbligatoria delle prestazioni mediche nei seguenti cinque rami: medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese (MTC), omeopatia, fitoterapia e terapia neurale. Il DFI ha accolto queste richieste per un periodo di sei anni a partire dal 1° luglio 1999 con l’onere della valutazione per verificare che siano soddisfatti i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE)1.

Verso la fine del periodo di valutazione, cerchie legate alla medicina complementare hanno avviato la raccolta di firme a sostegno dell’iniziativa popolare federale «Sì alla medicina complementare», allo scopo di documentare le aspettative della popolazione, dimostrando che l’assunzione da parte dell’AOMS dei costi delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico corrisponde a un’esigenza. Siccome la valutazione della Commissione federale delle prestazioni generali dell’assicurazione malattie, all’epoca competente in materia, non ha confermato il soddisfacimento dei criteri EAE, in particolare di quello dell’efficacia, il DFI ha sospeso la rimunerazione obbligatoria il 1° luglio 2005.

L’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», corredata delle firme necessarie, è stata depositata il 15 settembre 2005, dopo l’esame preliminare da parte della Cancelleria federale il 7 settembre 2004. In occasione del dibattito parlamentare, il Consiglio federale ha raccomandato di respingere l’iniziativa senza opporvi un controprogetto. Sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati hanno invece approvato un controprogetto elaborato dal Consiglio degli Stati, favorevole alla considerazione della medicina complementare, non integralmente ma nei limiti delle competenze della Confederazione e dei Cantoni. Durante il dibattito parlamentare sul controprogetto, oltre alla reintroduzione della rimunerazione obbligatoria a carico dell’AOMS sono state affrontate le seguenti tematiche, che avrebbero richiesto misure concrete in caso di adozione dell’articolo costituzionale: garanzia di un’ampia offerta di agenti terapeutici grazie all’omologazione semplificata degli agenti terapeutici della medicina complementare, formazione nelle professioni mediche universitarie, ricerca e introduzione di diplomi nazionali per i terapeuti non medici che praticano la medicina complementare. Il 15 ottobre 2008, il comitato promotore ha ritirato l’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare».

Il 17 maggio 2009, Popolo e Cantoni hanno accolto a larga maggioranza il controprogetto2 e di conseguenza il nuovo articolo costituzionale sulla medicina complementare (art. 118a della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]), che obbliga la Confederazione e i Cantoni a provvedere, nell’ambito delle loro competenze, alla considerazione della medicina complementare.

Dopo la netta accettazione del nuovo articolo costituzionale sulla medicina complementare, nella primavera del 2010 le associazioni mediche hanno nuovamente avanzato proposte volte a dimostrare,

1 Cfr. RU 1999 2517

2 La disposizione costituzionale è stata approvata dal 67 % della popolazione e da tutti i Cantoni.