Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 8 pagine

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In queste nuove condizioni quadro, lo statuto delle prestazioni di medicina complementare è equiparato a quello delle altre prestazioni mediche attraverso la soppressione delle disposizioni restrittive dell’allegato 1 OPre (limitazione temporale e onere della valutazione). La CFPF, che presta consulenza al DFI nel designare le prestazioni, ha approvato le basi (processi e criteri) elaborate assieme al gruppo di lavoro e raccomanda di assoggettare la medicina complementare esercitata da un medico al principio della fiducia.

3.3. Impatto sui costi

Nel 2005, nel comunicato stampa sulla sospensione della rimunerazione obbligatoria a partire dal 1° luglio 2005 il DFI ha stimato il costo complessivo delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a 60-80 milioni di franchi all’anno (senza precisare la quota dell’agopuntura, per cui la rimunerazione obbligatoria è rimasta in vigore), mentre stime precedenti si aggiravano sui 30 milioni di franchi all’anno. L’ultimo tentativo di quantificare l’impatto sui costi di un’inclusione o un’esclusione della medicina complementare dall’obbligo di rimunerazione risale al 2010 e non giunge ad alcun risultato definitivo. Facendo riferimento a studi condotti in Svizzera, i richiedenti asserivano che, in media, i medici che offrono sia prestazioni di medicina complementare sia prestazioni convenzionali generano meno costi dei medici che forniscono esclusivamente prestazioni convenzionali. Secondo esperti indipendenti non è invece possibile trarre conclusioni sull’economicità in assenza di dati dettagliati sul case mix nei vari studi medici e per stimare l’impatto sui costi bisognerebbe sapere in che misura i pazienti fanno ricorso a prestazioni di medicina complementare in aggiunta alle prestazioni convenzionali o al loro posto. La determinazione dell’impatto sui costi era uno degli aspetti della valutazione, a cui non è però stato possibile fornire una risposta nella cornice prevista (dati disponibili, risorse).

Dieci rispettivamente cinque anni più tardi, la situazione iniziale è mutata. Siccome gli attestati di formazione complementare in medicina complementare dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) presuppongono un titolo di medico specialista, nella maggior parte degli studi medici la medicina complementare è esercitata in combinazione con prestazioni convenzionali (approccio integrato). Il numero di attestati di formazione complementare rilasciati è in forte calo e nei prossimi anni molti titolari andranno in pensione: l’offerta è quindi destinata a diminuire.

Per le prestazioni di medicina complementare fornite da un medico il passaggio dalla rimunerazione obbligatoria a tempo determinato e quella a tempo indeterminato senza l’onere della valutazione non ha alcun impatto sui costi. In uno scenario alternativo ipotizzabile, caratterizzato dalla soppressione della rimunerazione obbligatoria, vi sarebbe un trasferimento completo o parziale della copertura alle assicurazioni complementari o l’assunzione dei costi da parte del paziente stesso, tuttavia non nella misura stimata dieci anni fa (meno fornitori di prestazioni; sostituzione delle prestazioni complementari con prestazioni convenzionali per i pazienti che non hanno un’assicurazione complementare e non sono in grado di assumersi i costi). Le disposizioni create in vista della verifica delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico permetteranno invece di sottoporre a un esame le prestazioni fatturate come prestazioni convenzionali, ma potenzialmente rientranti nella medicina complementare e – in caso di esclusione a causa del mancato soddisfacimento dei criteri EAE – di ridurre i costi nella zona limite tra medicina convenzionale e complementare.

Per quanto riguarda i medicamenti della medicina complementare, per il momento l’evoluzione dei costi non è quantificabile, ma non è neanche direttamente interessata dagli adeguamenti proposti dell’OAMal e dell’OPre. L’ammissione di questi medicamenti nell’elenco delle specialità (ES) e la fissazione del prezzo sottostanno ai processi previsti per tutti i medicamenti. Si presume che con l’entrata in vigore della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), che prevede l’omologazione semplificata per determinate categorie di medicamenti della medicina complementare, saranno richieste e rilasciate numerose omologazioni. È soprattutto nel settore dei rimedi tradizionali cinesi che vi è la necessità di recuperare terreno. Per una parte di questi rimedi, i fabbricanti e gli importatori potrebbero chiedere l’ammissione nell’ES.