Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 8 pagine

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3.2. Il nuovo disciplinamento proposto

In un’analisi, l’Ufficio federale della sanità pubblica è giunto alla conclusione che, con tutta probabilità, non sarà possibile dimostrare l’efficacia per la totalità delle prestazioni di medicina complementare secondo metodi scientifici, adottando i criteri applicati a tutte le altre prestazioni, neanche entro il 2017.

Di conseguenza, nella primavera del 2013 il DFI ha sospeso la valutazione dei quattro rami e proposto di equiparare determinati rami della medicina complementare agli altri rami della medicina rimborsati dall’AOMS. Anche ad essi si applicherebbe quindi il principio della fiducia7 e in linea di massima le prestazioni sarebbero rimborsate dall’AOMS. Analogamente agli altri rami della medicina sarebbero sottoposte a controllo unicamente singole prestazioni contestate, ossia in caso di richiesta motivata presentata da qualsiasi interessato. Restavano ancora da precisare le modalità di applicazione dei criteri EAE alla medicina complementare. I lavori in vista di un nuovo disciplinamento sono stati avviati immediatamente dopo la decisione del DFI di sospendere la valutazione. La proposta di un nuovo disciplinamento, presentata alle parti in causa e agli esperti il 30 aprile 2014, parte dal presupposto che si possa rinunciare alla limitazione temporale della rimunerazione obbligatoria per le prestazioni mediche di medicina complementare e all’onere di provare i criteri EAE, a condizione che si implementino processi e criteri:

- per l’esame a livello delle specializzazioni mediche allo scopo di stabilire se per le prestazioni di una determinata specializzazione medica si debba applicare il principio della fiducia,

- per escludere singole prestazioni dal principio della fiducia («accertamento del carattere controverso di una prestazione») e

- per l’esame EAE di singole prestazioni contestate.

L’implementazione di questi processi richiede un adeguamento dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) concernente l’interpretazione dei criteri EAE per le prestazioni di medicina complementare in vista dell’accertamento del carattere controverso di una prestazione e l’esame EAE, nonché dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31).

I criteri e i processi che devono essere resi possibili con i presenti adeguamenti a livello di ordinanza sono stati elaborati con la partecipazione delle cerchie interessate8. Durante questo lavoro sono emerse due grandi sfide. Da un lato nell’ambito della LAMal non vi è alcuna possibilità di designare le prestazioni mediche sotto forma di elenchi positivi: secondo l’articolo 33 capoverso 1 LAMal, il Consiglio federale designa unicamente le prestazioni i cui costi non sono assunti dall’assicurazione o lo sono soltanto a determinate condizioni. Dall’altro l’articolo 32 LAMal (criteri EAE, l’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici) si applica a tutte le prestazioni. Siccome la medicina complementare si basa in parte su altri paradigmi, l’esame EAE presuppone un’operativizzazione dei criteri EAE in vista dell’applicazione alle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico. I presenti adeguamenti delle ordinanze e i documenti relativi ai processi e ai criteri elaborati da un gruppo di lavoro9 permettono di mantenere la rimunerazione obbligatoria delle prestazioni nei rami riconosciuti, di escludere singole prestazioni di questi rami dalla rimunerazione obbligatoria (se non soddisfano i criteri EAE) e di esaminare prestazioni di altri rami.

7 Fatta eccezione per le misure di prevenzione, le cure dentarie e le prestazioni di maternità, non esiste un elenco positivo esaustivo delle prestazioni mediche obbligatorie. L’obbligo di presa a carico delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche è implicito (principio della fiducia), per cui gli esami e le cure prestate dai medici vengono in linea di principio rimborsati, a condizione che l’allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31) non stabilisca condizioni particolari.

8 Gruppo di lavoro in cui erano rappresentati la federazione delle associazioni mediche di medicina complementare, gli assicuratori, i consumatori, la FMH, gli istituti universitari di medicina complementare e l’Accademia svizzera delle scienze mediche.

9 In merito allo stato dell’attuazione del nuovo articolo costituzionale cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2015, consultabile all’indirizzo: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/03153/index.html?lang=it (in tedesco e francese)