Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 8 pagine
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III. Parte speciale
Commento alle singole disposizioni
1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)
Articolo 35a OAMal
Il nuovo articolo 35a OAMal enumera i criteri che devono soddisfare le prestazioni di medicina complementare. La valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri:
a. tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni;
b. fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica;
c. trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.
In vista dell’applicazione, cioè della valutazione delle prestazioni di medicina complementare, i criteri di cui alle lettere a, b e c sono concretizzati e resi operativi. Sono infatti integrati nei manuali relativi ai metodi e ai processi della CFPF, attualmente sottoposti ad aggiornamento e ampliamento. In merito alle singole lettere occorre precisare quanto segue.
Lettera a: tradizione d’impiego e di ricerca nellla specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni
- Le prestazioni della specializzazione medica sono consolidate dal punto di vista tecnico e del contenuto e il loro impiego in Svizzera o in Europa è documentato sull’arco di un periodo sufficientemente lungo. Quale valore indicativo della durata dell’impiego si considerano, tenendo conto della direttiva europea 2004/24/CE10, almeno 30 anni, di cui 15 anni in Paesi dell’UE o dell’AELS.
- Vi sono attività di ricerca equivalenti a standard svizzeri. Tra le caratteristiche degli standard svizzeri figurano in particolare la trasparenza sul finanziamento, metodi di ricerca affermati e la pubblicazione su riviste scientifiche con peer review.
Lettera b: fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica (obbligo di scientificità)
- Sono disponibili studi clinici per l’intero spettro di indicazioni della specializzazione medica.
- I benefici del modo di procedere secondo la specializzazione medica in questione sono dimostrati da studi con valori esemplificativi. I benefici possono essere dimostrati sotto forma di efficacia clinica mediante studi clinici e/o sotto forma di «cambiamento gestionale» a favore del sistema sanitario mediante studi clinici o studi sull’offerta sanitaria. Il genere dei risultati documentati negli studi clinici non è limitato a priori.
- I risultati degli studi clinici sono accessibili ai fornitori di prestazioni (sono realizzate regolarmente review sistematiche o simili) e diffusi attivamente (riviste specializzate, aggiornamento).
- L’esperienza è raccolta sistematicamente, valutata criticamente e diffusa (formazione, perfezionamento, peer teaching, circoli di qualità, aggiornamento ecc.)
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:it:PDF