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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 3 pagine

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Allegato (Art. 4 cpv. 1)

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc)

Cpv. 1–3 nonché n. 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2 e 8–8.4.2

1Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.

2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.

3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 sono maggiorati del 20 per cento.

Fr.

1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 capo- 30 000 - 120 000

verso 1 lettera b

1.2.1 abrogato

1.2.2 abrogato

…

…

2 Omologazione per l’importazione parallela

2.1 Omologazione per il commercio parallelo se- 2 500

condo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1

2.2 Omologazione per il commercio parallelo se- 600 - 2 300

condo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2

...

3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non

soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso

3 OBioc, segnatamente per:

…

3.3 Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3500

lettera a

...