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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 3 pagine
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Allegato (Art. 4 cpv. 1)
II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc)
Cpv. 1–3 nonché n. 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2 e 8–8.4.2
1Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.
2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.
3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 sono maggiorati del 20 per cento.
Fr.
1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 capo- 30 000 - 120 000
verso 1 lettera b
1.2.1 abrogato
1.2.2 abrogato
…
…
2 Omologazione per l’importazione parallela
2.1 Omologazione per il commercio parallelo se- 2 500
condo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1
2.2 Omologazione per il commercio parallelo se- 600 - 2 300
condo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2
...
3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non
soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso
3 OBioc, segnatamente per:
…
3.3 Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3500
lettera a
...