Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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emanate tempestivamente e i capitoli dell’MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima di applicare il regolamento (UE) dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell’MRA.

3. Ordinanze interessate

L’adeguamento riguarda le seguenti tre ordinanze settoriali:

Ordinanza Regolamento Capitolo MRA Ufficio

competente

Ordinanza sulla sicurezza dei Regolamento (UE) 5, Apparecchi a SECO/ABPS prodotti (RS 930.111) n. 426/2016 gas e caldaie

Ordinanza sulla sicurezza dei Regolamento (UE) 2, Dispositivi di SECO/ABPS prodotti (RS 930.111) n. 425/2016 protezione

individuale

Regolamento (UE)

Ordinanza sugli impianti a 19, Impianti a fune

n. 424/2016 UFT

fune adibiti al trasporto di

persone (RS 743.011)

Il presente documento tratta l’emanazione dell’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas per la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) n. 426/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE dal diritto svizzero.

4. Rapporto tra le disposizioni legali svizzere e la regolamentazione dell’UE

Le disposizioni concernenti gli apparecchi a gas sono attualmente contenute nell’articolo 1 lettera c, nella sezione 4 e negli allegati 1-3 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.11). Per gli apparecchi a gas viene ora creata un’ordinanza specifica. Tale ordinanza sugli apparecchi a gas traspone la regolamentazione dell’UE ad eccezione della marcatura CE. L’emanazione dell’ordinanza svizzera sugli apparecchi a gas è in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con il MRA.

5. Basi giuridiche

L’ordinanza sugli apparecchi a gas si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Ulteriori basi sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.00) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

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