Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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Poiché si tratta di una nuova creazione, l’ordinanza sugli apparecchi a gas avrà una propria numerazione alla Raccolata sistematica. L’ordinanza sugli apparecchi a gas sarà registrata con il numero RS 930.116.

6. Data dell’entrata in vigore

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 426/2016 sugli apparecchi a gas, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli apparecchi a gas per il 21 aprile 2018.

7. Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sugli apparecchi a gas

Premesse:

L’ordinanza sugli apparecchi a gas si basa sul metodo dei rimandi3 già applicato – e accettato dalle cerchie interessate – in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine, della direttiva sugli ascensori, della direttiva sulle attrezzature a pressione e della direttiva sui recipienti semplici a pressione. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici e i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. In questo caso si parla di riserva nei confronti della marcatura CE (cfr. commenti relativi all’articolo 3 capoverso 2).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione (ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla sorveglianza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.

L’esecuzione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas è retta dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5). Conformemente alla lettera b numero 1-3 dell’allegato all’articolo 3, gli organi competenti per il controllo degli apparecchi a gas sono la Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e l’Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatura (ASS).

3 Solo rimandi statici. 541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.2131599 4/7