Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine
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Articolo 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizione e diritto applicabile
Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas come oggetto della regolamentazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas.
Poiché in base all’obbligo di equivalenza derivante dall’MRA la presente ordinanza ha come scopo la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, questa relazione viene riportata nell’articolo 1 capoverso 1 con un rimando al suddetto regolamento. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, ma piuttosto di evidenziare che l’ordinanza sugli apparecchi a gas deve essere interpretata nell’ottica del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
Con il rimando del capoverso 2 al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas si definisce il campo d’applicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas affinché corrisponda a quello del regolamento (UE). Poiché il campo d’applicazione del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas viene definito anche da rimandi ad altre direttive, le ordinanze corrispondenti sono riportate nella tabella al punto 2 dell’allegato.
Il capoverso 3 rimanda alle definizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, con la riserva che alcune definizioni riportate nell’allegato all’ordinanza sugli apparecchi a gas sono formulate diversamente. Le differenze sono indicate nella tabella di concordanza fra le definizioni UE e le rispettive definizioni svizzere figurante al numero 1 dell’allegato all’ordinanza sugli apparecchi a gas. Con il rimando al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas nel capoverso 3 si riprendono le definizioni “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” per gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas e “messa in servizio” per gli apparecchi a gas. Ne risulta una certa discrepanza rispetto alla definizione “immissione in commercio” prevista dalla LSPro e dall’OSPro, di cui si è tenuto conto. La definizione “immissione di commercio” contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione “immissione sul mercato” del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, poiché comprende sia la “messa a disposizione sul mercato” sia “l’immissione sul mercato” previste dal regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.
Conformemente al capoverso 5, l’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’ordinanza sugli apparecchi a gas e i rimandi al regolamento (UE) e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari concernenti gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas.
Articolo 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio
Questo articolo definisce le condizioni per l’immissione sul mercato degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas. Poiché alla lettera a capoversi 1 e 2 riprende le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro, l’ordinanza sugli apparecchi a gas tiene conto del campo d’applicazione della LSPro. Conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, l’articolo 2 definisce in senso più ampio, rispetto al passato, i beni giuridici da tutelare poiché comprendono sia gli esseri umani sia gli animali domestici
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