Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Gli articoli 36 e seguenti del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas stabiliscono i criteri per il controllo degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 19-29 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di sorveglianza del mercato nell’ambito della sicurezza dei prodotti.

Articolo 7 Modifica di altri atti normativi

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza sugli apparecchi a gas, l’articolo 1 lettera c, la sezione 4 e gli allegati 1-3 OSPro sono abrogati. Queste disposizioni riguardano non solo gli apparecchi a gas, ma anche i dispositivi di protezione individuale. Dal punto di vista giuridico non è lecito abrogare nell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) le stesse disposizioni per analogia all’ordinanza sugli apparecchi a gas. Di conseguenza sono abrogati l’articolo 1 lettera c, la Sezione 4 e gli allegati da 1 a 3 OSPro nell’articolo 7 dell’ordinanza svizzera sugli apparecchi a gas; nell’ordinanza svizzera sui DPI si rinuncia a una disposizione sull’abrogazione e modifica del diritto anteriore.

Articolo 8 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato entro il 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore, possono essere messi a disposizione sul mercato anche il 21 aprile 2018 e dopo. Inoltre, questi apparecchi a gas possono essere messi in servizio dopo tale data.

Articolo 9 Entrata in vigore

La nuova ordinanza sugli apparecchi a gas entra in vigore il 21 aprile 2018 e pertanto contemporaneamente al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas applicabile negli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.

Allegato

Cfr. articolo 1

541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.2131599 7/7