Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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oltre ai beni. Il termine “persone” che figura nel regolamento (UE) sui sugli apparecchi a gas è sostituito dal termine “esseri umani”. Il campo d’applicazione del termine nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas non cambia. Con il termine di “esseri umani” si esclude un’estensione del campo d’applicazione alle persone giuridiche.

L’articolo 2 capoverso 1 lettera b e l’articolo 2 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimandano ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5 e all’allegato I del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

Articolo 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

Questo articolo disciplina la procedura di valutazione della conformità e gli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi a gas.

Per i principi riguardanti le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas, l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimanda alle corrispondenti norme del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

L’articolo 17 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas contiene regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE nonché di altre indicazioni. In linea di principio, questo articolo può essere applicato, salvo la parte riguardante la marcatura CE esclusa dalla riserva formulata all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas.

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi all’apposizione di scritte per gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas.

Nei capoversi 4 e 5, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato nonché i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Pertanto si rimanda agli articoli del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui i distributori e gli importatori possono essere considerati come “quasi-fabbricanti” nonché i doveri concernenti l’identificazione degli operatori economici.

Articolo 5 Definizione delle norme tecniche

L’articolo 5 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimanda all’articolo 6 LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per determinati aspetti di un prodotto, il fabbricante applica una norma tecnica secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che, in occasione di un controllo, è l’autorità di sorveglianza del mercato a dover fornire la prova contraria. Il presente articolo stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della designazione delle relative norme.

Articolo 6 Sorveglianza del mercato

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