Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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2. definisce gli standard nonché i requisiti di sicurezza e interoperabilità da rispettare per
gestire un sistema di eID;
3. gestisce un’interfaccia elettronica tramite la quale gli IdP riconosciuti possono acquisire
dati d’identificazione personale tenuti dallo Stato;
4. riconosce gli IdP e i loro sistemi di eID; e
5. esercita la vigilanza sugli IdP e sui loro sistemi di eID.
Sempre secondo l’AP, questi compiti andranno assunti da due unità amministrative della Confederazione: il Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) e il Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento).
Confederazione
Servizio delle iden- Servizio di ricono-
tità scimento
Quadro giuridico Interfaccia di dati Riconoscimento degli Vigilanza
verso gli IdP IdP
Registro con dati d’identificazione personale
Le autorità svizzere dei diversi livelli federali tengono numerosi registri contenenti dati d’identificazione personale, ad esempio i registri cantonali e comunali degli abitanti, il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) e il registro centrale dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC-UPI5). Quest’ultimo è il registro centrale degli assicurati dell’AVS per l’identificazione personale nell’ambito dell’attribuzione e della gestione del numero AVS (NAVS13). Il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA), inoltre, contiene dati d’identificazione personale dei cittadini svizzeri e funge da base per il rilascio di documenti (carta d’identità e passaporto). Le carte di soggiorno per stranieri, per contro, sono rilasciate sulla base dei dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
La legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02) stabilisce che il NAVS13 è l’unico e univoco identificatore delle persone nei registri che raccolgono i dati dei censimenti della popolazione. Tali registri comprendono il registro delle persone della Confederazione nonché i registri cantonali e comunali degli abitanti. Non avendo accesso a questi ultimi, la Confederazione non può confermare i dati relativi al domicilio.
5 UPI è l’acronimo di «Unique Person Identification»