Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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Registri statali con

dati d’identificazione

personale

Infostar ISA SIMIC UCC-UPI

Relazione tra l’identificatore personale NAVS13 e il numero di registrazione eID

Il NAVS13 è un numero di identificazione personale univoco che, tuttavia, secondo la prassi attuale può essere impiegato soltanto nei settori particolari per i quali vi è una base legale formale. L’utilizzazione sistematica del NAVS13 cela il rischio del collegamento di gruppi di dati d’identificazione tra singoli sistemi ed è pertanto ammessa unicamente alle condizioni di cui agli articoli 50d e 50e della legge federale del 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L’articolo 50a disciplina gli organi a cui possono essere comunicati i dati, in particolare il NAVS13, in deroga all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Secondo l’articolo 50e LAVS, l’utilizzazione sistematica del NAVS13 è ammessa soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto.

Conformemente al decreto del Consiglio federale, le istituzioni senza carattere di autorità alle quali la legge ha conferito un compito pubblico dovrebbero essere autorizzate a utilizzare il NAVS13, a condizione che lo preveda una legge speciale. Il NAVS13 è sovente utilizzato nel quadro delle relazioni tra cittadini e servizi amministrativi. Se in futuro tale numero non dovesse poter essere rilevato e confermato dagli IdP, andrebbero previste onerose soluzioni di aggiramento, il che aumenterebbe notevolmente la complessità dei sistemi e ridurrebbe l’attrattiva dell’eID. Occorre pertanto autorizzare gli IdP a utilizzare sistematicamente il NAVS13 soltanto per questo scopo limitato. Gli IdP dovrebbero poter comunicare il NAVS13 unicamente ai gestori di servizi che utilizzano l’eID e sono a loro volta autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS13 (art. 9).

Le restanti persone private devono per contro essere escluse dall’utilizzazione sistematica del NAVS13. È pertanto necessario introdurre un numero d’identificazione supplementare che possa essere usato nello scambio di dati con privati e sia indipendente dal NAVS13,

ossia il numero di registrazione eID. Quest’ultimo serve anche a collegare la persona con l’eID rilasciata. La richiesta di un’eID è facoltativa e prevedibilmente connessa a spese. Inoltre, dato che soltanto i titolari di un documento svizzero o di una carta di soggiorno possono ottenere un’eID, il numero di registrazione eID non è complessivamente idoneo a fungere da identificatore personale generale.

6 RS 831.10

7 RS 830.1