Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità)
Quadro giuridico
In collaborazione con il Servizio di riconoscimento, il Servizio delle identità cura le prescrizioni giuridiche, organizzative e tecniche. Definisce in particolare gli standard delle interfacce per l’interoperabilità dei sistemi di eID e adegua i requisiti tecnici e organizzativi nel campo del riconoscimento degli IdP e dei sistemi di eID agli sviluppi tecnici e socioeconomici e alle attuali esigenze in materia di sicurezza.
Le condizioni quadro prescritte dal Consiglio federale esigono che il quadro giuridico sia elaborato in modo da consentire, in linea di principio, un riconoscimento successivo dell’eID presso l’UE o singoli Stati dell’UE. L’AP rispetta le prescrizioni del regolamento eIDAS e delle disposizioni esecutive8 dell’UE.
Interfaccia
Il Servizio delle identità mette a disposizione degli IdP riconosciuti i dati d’identificazione personale tramite un’interfaccia elettronica (art. 20 AP). L’introduzione di un numero di registrazione eID consente di attribuire in modo univoco e duraturo i dati d’identificazione personale a una persona e alla sua eID senza che possa essere contestato. Questa interfaccia è accessibile esclusivamente agli IdP riconosciuti.
Il Servizio delle identità è responsabile della gestione dell’interfaccia per la trasmissione dei dati d’identificazione personale. Funge da interlocutore per gli IdP riconosciuti e per i gestori dei registri statali connessi.
Il Servizio delle identità ottiene i diversi dati d’identificazione personale da diversi registri (art. 20 AP). Il cognome della persona è confermato sulla base dei dati di Infostar, mentre per esempio il numero del documento d’identità proviene da ISA e l’immagine del volto da SIMIC. I dati d’identificazione personale possono essere integrati con metadati supplementari come un riferimento alla fonte o la data del rilevamento (art. 7 cpv. 3 AP).
Gli IdP sono tenuti ad aggiornare periodicamente i dati d’identificazione personale attribuiti a un numero di registrazione eID: a dipendenza del livello di sicurezza annualmente (livello basso), trimestralmente (significativo) o settimanalmente (elevato) (art. 8 cpv. 1 AP).
Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari (Servizi di riconoscimento)
Riconoscimento
Gli IdP (dell’economia privata o dell’ente pubblico) che soddisfano i presupposti possono farsi riconoscere assieme ai loro sistemi di eID da un Servizio di riconoscimento a uno dei livelli di sicurezza previsti. Un IdP può gestire numerosi sistemi di eID a diversi livelli di sicurezza e farli riconoscere tutti o solo alcuni di essi. A tal scopo il Consiglio federale stabilisce i requisiti giuridici, organizzativi e tecnici per gli IdP, il cui adempimento è verificato dal Servizio di riconoscimento.
Il Servizio di riconoscimento pubblica un elenco degli IdP e dei sistemi di eID riconosciuti, sulla cui base i gestori di servizi che utilizzano l’eID e le persone fisiche possono controllare lo statuto di un’eID o sistema di eID concreti (art. 22 AP).
Vigilanza
8 Cfr. la sintesi nella bibliografia