Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 75 pagine

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Rapporto sui risultati: consultazione modifica OFPr

Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore

La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:

a. i dati relativi al richiedente;

b. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall’operatore del corso di preparazione;

c. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Cantoni

Cfr. parere GL sull’articolo 66c.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Cfr. parere USI sull’articolo 66c.

Organi responsabili e altre cerchie interessate

ASP, ASIPG, USIE, GSGI, VThEI, VBLEI, KZEI, VZEI e AVIE non capiscono di quali dati relativi al richiedente si sta parlando. Andrebbero richiesti solamente i dati necessari ai fini del versamento. Al posto della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame sarebbe necessario presentare la conferma di ammissione all’esame (lett. c) e, in caso di ripetuto mancato superamento degli esami di fine modulo, i relativi giustificativi (lett. d). SSIC è dello stesso parere.

ASP e GSGI chiedono di introdurre la lettera e: la conferma della partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai costi del corso. I vantaggi finanziari devono andare a favore del singolo o del datore di lavoro che lo sostiene.

AM Suisse e Swissmem approvano l’articolo.

Secondo IN, al posto della decisione andrebbe presentata una conferma dell’avvenuta frequenza.

KBB ritiene la formulazione della lettera c equivoca e propone di sostituirla con «decisione d’esame». Per il parere di CSBB si rimanda all’articolo 66a.

AES chiede lo stralcio della lettera c: non sarebbe possibile basarsi sulla decisione perché emessa troppo tardi. AES chiede di introdurre un capoverso 2: «La domanda può essere presentata elettronicamente. La SEFRI mette a disposizione un sistema apposito».

Le osservazioni relative alla lettera a valgono anche per l’articolo 66d capoverso 1 lettera a.

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