Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 75 pagine
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Rapporto sui risultati: consultazione modifica OFPr
Cantoni
SG chiede che sia resa obbligatoria la collaborazione tra la SEFRI e i Cantoni per lo svolgimento dei controlli a campione.
Organi coordinatori nazionali
AG FSV/HFSV ritiene importante che la Confederazione svolga anche controlli a campione mirati presso gli operatori per accertarsi che le loro dichiarazioni siano corrette (cfr. parere sull’art. 66i).
Art. 66i Obblighi dell’operatore del corso e sanzioni
1L’operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta:
a. l’importo complessivo dei costi del corso;
b. i costi computabili del corso pagati dalla persona che ha seguito il corso.
2L’operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.
3Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell’operatore dalla lista.
4Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l’iscrizione alla lista per un anno.
Cantoni
Cpv. 1
Secondo GL deve essere chiarito che non possono essere rilasciate ricevute per offerte finanziate tramite l’ASPS. Alcune scuole, infatti, non fatturerebbero i contributi previsti dall’ASPS insieme ai costi dei corsi, ma li rimborserebbero con effetto retroattivo ai partecipanti. Questa fattispecie deve essere esplicitamente disciplinata.
(Cfr. anche pareri sull’art. 78a)
NE chiede che vengano messi a disposizione appositi strumenti senza però aumentare l’onere amministrativo.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
Cpv. 1 lett. a
USC chiede di contenere al massimo l’onere amministrativo. Non è chiaro perché l’operatore debba riportare nella ricevuta l’importo complessivo dei costi del corso. Alla Confederazione dovrebbero interessare soltanto i costi computabili.
USC esprime un parere analogo in merito alla lettera b.
Cpv. 2
USI chiede di specificare meglio le modalità della cooperazione tra l’operatore del corso e la Confederazione.
Cpv. 3
Secondo USS non è giusto che i partecipanti al corso siano puniti per il comportamento scorretto dell’operatore. Il momento di riferimento deve essere l’iscrizione dei partecipanti al corso.
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