Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 75 pagine
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Rapporto sui risultati: consultazione modifica OFPr
FER chiede che i costi computabili siano definiti in maniera chiara, ma che si tenga anche conto della loro evoluzione.
Art. 66g Lista dei corsi di preparazione
1La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione e la pubblica sul proprio sito2. Aggiorna la lista annualmente.
2Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di preparazione devono:
a. essere domiciliati in Svizzera;
b. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i);
3Gli operatori presentano un’apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i documenti necessari.
4La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il corso si svolge in Svizzera; e
b. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l’esame.
5In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, è possibile derogare alla condizione di cui al capoverso 4 lettera a.
6L’operatore deve confermare il corso ogni anno affinché compaia nella lista l’anno seguente.
Cantoni
ZH propone di stabilire negli articoli 66g e 66i una destinazione vincolata per l’impiego degli utili (analogamente all’ASSS) (cfr. anche i pareri sull’art. 66f cpv. 3).
NE fa notare che i Cantoni finanziano i corsi in settori come quello della sicurezza e della sanità e che questa prassi deve essere garantita anche in futuro. Gli operatori di tali corsi non dovrebbero quindi comparire nella lista (nuovo capoverso su questo punto).
Cpv. 4
FR, LU, GE, JU, NE, AR, BL, SZ, OW, ZG, UR, VS e BS chiedono di aggiungere una lettera c: l’operatore dispone di un sistema di qualità riconosciuto (almeno EduQua). Un parere analogo viene espresso da NW (con rimando all’art. 8 LFPr), AG e SG.
TI e BE propongono di inserire nel capoverso 2 un criterio concernente la qualità e la trasparenza. BE accenna al suo parere sull’articolo 66c lettera b.
Cpv. 4 e 6
FR, LU, GE, JU, AR, BL, SZ, OW, ZG, UR, VS, BS, GL e UR fanno presente che non è chiaro quali sono le conseguenze per le persone che frequentano un corso che non sarà inserito nella lista l’anno successivo.
(Cfr. anche pareri sull’art. 66c lett. b)
Partiti rappresentati nell’Assemblea federale
Cpv. 4
Secondo UDC gli operatori dei corsi devono soddisfare determinati criteri di qualità per poter essere inseriti nella lista. Inoltre, devono essere sensibilizzati ai loro obblighi per quanto riguarda il portale online.
Anche secondo PS gli operatori devono disporre di un marchio di qualità riconosciuto. Inoltre, l’organo responsabile dell’esame dovrebbe confermare che le offerte preparano al sostenimento dell’esame e che soddisfano i requisiti stabiliti dall’organo stesso.
2www.sefri.admin.ch
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