Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 40 pagine
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quindi da non considerare come superamento del termine di esecuzione, pena l’annullamento dei contributi federali o la loro perdita. La DCPA e i Cantoni AG, BS, GR e OW ritengono che esistano altri casi giustificati per cui prevedere una sospensione del termine; occorre concedere agli agglomerati la possibilità di presentare una richiesta di proroga.
Il Cantone BL e Agglo Basel osservano che nella pratica succede spesso che un provvedimento venga modificato e associato a un altro provvedimento. Per evitare che tali modifiche vengano formalmente considerate come un «superamento del termine di esecuzione» con relativa perdita dei contributi federali o al fine di mettere in chiaro che non è così occorre inserire un’apposita disposizione nell’OUMin.
La SVI afferma che, oltre al ricorso, altri fattori esterni e indipendenti dalla pianificazione di provvedimenti da parte dell’agglomerato possono avere un forte impatto sul programma esecutivo. Per esempio, una modifica importante delle condizioni quadro finanziarie di una regione può mettere in discussione la capacità di finanziamento di un provvedimento entro un determinato termine, obbligando l’agglomerato a rimandare l’esecuzione di uno o più anni. È questo il caso soprattutto per gli agglomerati di piccole dimensioni e delle regioni periferiche. Lo stesso vale per provvedimenti che dipendono direttamente dalla realizzazione di un’infrastruttura principale quando questa è in ritardo. Si tratta di un fattore esterno indipendente dalla volontà dell’agglomerato di attuare un provvedimento. Secondo la SVI è necessario integrare nel metodo proposto la possibilità di prorogare il termine di esecuzione qualora il ritardo sia dovuto a un fattore esterno non prevedibile al momento dell’inoltro del programma. Questi aspetti importanti vanno approfonditi e precisati nell’ambito della revisione dell’OUMin o delle istruzioni del DATEC sul cofinanziamento dei programmi d’agglomerato.
Capoverso 2
Il decorso del termine tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti appare giustificato alla SVI, la quale rileva con soddisfazione l’introduzione della sospensione del termine in caso di ricorso, una situazione questa che non dipende dalla pianificazione della realizzazione di un provvedimento.
Il Cantone FR e l’Agglomeration Freiburg ritengono che la decisione di far decorrere il termine di quattro anni tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato e non dalla firma della convenzione sulle prestazioni, come avviene per i programmi di 1ª e 2ª generazione, sia meno vantaggiosa per le autorità incaricate di attuare le misure dei programmi d’agglomerato. Sono pertanto propensi a mantenere la soluzione attuale.
Il Cantone SG chiede che i pacchetti di provvedimenti con contributi forfettari vengano considerati iniziati non appena realizzate le prime unità di prestazione.
Stando al Cantone TI il termine di inizio dei lavori di un pacchetto di misure deve essere ritenuto soddisfatto se rispettato da almeno uno dei provvedimenti inclusi.
Capoverso 3
L’ATA è favorevole all’articolo 23a capoverso 3 OUMin, che tiene conto dei ritardi dovuti a procedure di ricorso per i termini di attuazione stabiliti dalla Confederazione.
Il Cantone NE e il RUN approvano, in caso di ricorso, la sospensione del termine di esecuzione per i provvedimenti direttamente interessati dalla procedura e per quelli ad essi connessi.
Secondo la SVI, in caso di sospensione del termine per via di un ricorso, occorre precisare le regole per la definizione del periodo di sospensione.
Il Cantone FR reputa insufficienti i termini in caso di ricorso; occorre inoltre precisare che cosa si intende per «ricorso» perché la prassi varia a seconda dei Cantoni.
Il Cantone NE e il RUN ritengono che il concetto di ricorso non sia espresso chiaramente nel testo e auspicano che il concetto di ricorso democratico, di tipo referendario, venga esplicitamente integrato in questo principio. Si chiede inoltre che la sospensione della realizzazione per via del lancio di un referendum venga considerata come una procedura di ricorso che sospende il termine stabilito ai sensi dell’articolo 23a capoverso 3.