Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 40 pagine
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progetti di ampia portata. Il Cantone GR è dell’avviso che a partire dalla 3ª generazione di programmi d’agglomerato vada previsto un termine di almeno otto anni. Per avvicinarsi effettivamente al termine di sei anni indicato nel rapporto esplicativo, ma anche per tenere meglio conto dei rischi congiunturali e della situazione finanziaria dei committenti, il Cantone NE e il RUN chiedono una proroga del termine di attuazione da quattro a sei anni, quantomeno in una fase transitoria, a partire dall’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato. Il Cantone TI chiede di prevedere un termine di sei anni per i provvedimenti che comportano un investimento superiore a 5 milioni di franchi. Il Cantone ZG auspica che nel nuovo articolo 23a OUMin, il termine di esecuzione sia stabilito in modo che vengano finanziati nuovi provvedimenti con inizio dei lavori al più presto e al massimo quattro anni prima e dopo il decreto federale. L’associazione Agglomeration Rheintal chiede di valutare un termine più lungo, da otto a dieci anni, mentre l’associazione Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz chiede un termine di almeno sei anni. Per i programmi della 3ª generazione, l’agglomération de Delémont chiede un termine di otto anni per permettere una transizione più flessibile. L’Agglomeration Brig-Visp-Naters chiede maggiore flessibilità e una proroga del termine a otto anni. Agglo Basel auspica che venga concesso un termine più lungo, da sei a otto anni, eventualmente a seconda delle dimensioni e della complessità del progetto. Per progetti complessi i cui programmi d’agglomerato dipendono da altre pianificazioni o progetti (in parte dell’UFT o dell’USTRA), l’UTP propone di concedere un ulteriore termine fino a sei anni, inserendo un capoverso 4 al riguardo nell’articolo 23a OUMin.
Il Cantone VD propone che il termine di quattro anni non sia applicato ai provvedimenti per i quali la Confederazione esige il deposito del progetto preliminare insieme alla consegna del programma d’agglomerato, che secondo le istruzioni coincidono con infrastrutture dai costi superiori ai 100 milioni di franchi. La motivazione addotta è che il rischio di non rispettare una scadenza è chiaramente in stretta correlazione con l’importanza e la complessità dell’infrastruttura.
La DCPA e i Cantoni AG, GR, LU e OW spiegano che un termine di otto anni permetterebbe una sovrapposizione temporale delle generazioni e quindi la possibilità di inserire un provvedimento che superi di poco il termine nel programma d’agglomerato della generazione successiva. Un meccanismo del genere non è invece possibile con un termine quadriennale, così come un termine di sei anni, che di norma dovrebbe essere sufficiente, risulta per esperienza troppo breve, in particolare per grandi progetti stradali.
Il Cantone BE reputa che con un termine di almeno sei anni è possibile una sovrapposizione temporale delle generazioni, tanto più che i provvedimenti in ritardo possono rientrare in un programma d’agglomerato successivo.
Il Cantone SH ritiene che per un agglomerato sarebbe del tutto sufficiente inoltrare un programma ogni otto anni. Di conseguenza il termine di attuazione dovrebbe essere fissato a otto anni, anche se un agglomerato consegna già dopo quattro anni un programma successivo.
Stando all’UCS le esperienze nello sviluppo e nell’attuazione di progetti in aree urbane mostrano che i progetti possono durare più di quattro anni non soltanto a causa di procedimenti giudiziari, ma spesso anche perché dipendono da altre pianificazioni o da progetti di terzi (non da ultimo anche dell’UFT o dell’USTRA) e talvolta per via della necessità, imprevista, di un’ulteriore partecipazione a progetto già avviato. L’articolo 23a OUMin deve tenere conto di tutto ciò.
Il Cantone GE chiede anche di adeguare l’ordinanza per adattare il termine al concetto di misure di portata limitata e misure di maggiore entità descritto nelle istruzioni per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato.
I Cantoni AG, BS, GR, LU, OW e ZH, DCPA e UCS e chiedono che nell’articolo 23a sia integrato il capoverso 4 con la disposizione seguente: «In circostanze straordinarie, il termine di attuazione di un provvedimento o provvedimento parziale nonché per i provvedimenti subordinati può essere prorogato su richiesta degli enti responsabili». Anche il Cantone BL e Agglo Basel sono del parere che un nuovo capoverso 4 dovrebbe prevedere la possibilità di presentare una richiesta motivata per la proroga del termine (analogamente alle modifiche dei provvedimenti).
Secondo la DCPA e i Cantoni AG, BS, GR, LU, OW e ZH sono circostanze straordinarie in particolare la modifica e il raggruppamento di provvedimenti, essendo queste situazioni frequenti nella pratica e