Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 57 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto sui risultati relativi all’OIAt e all’OEn

25 litri per kW di potenza nominale dell’impianto a combustione più piccolo più il 25 per cento di 25 litri per kW di potenza nominale dell’intera unità. Per quanto riguarda il capoverso 2 si propone che l’autorità possa autorizzare accumulatori più piccoli per gli impianti esistenti. Secondo Luftunion devono essere possibili deroghe al capoverso 2 per evitare un aumento degli avviamenti a freddo, che provocano maggiori emissioni, in particolare per i riscaldamenti a scaglie di legno. ECO SWISS ritiene che per gli impianti a combustione alimentati con legna sia urgente l’impiego di accumulatori e che per le caldaie automatiche questi ultimi devono essere addirittura più grandi. Al capoverso 2, SSV chiede di innalzare a 2 MW il limite della potenza termica nominale per le caldaie automatiche e di stralciare la deroga generale per gli impianti a pellet fino a 70 kW. Le deroghe devono essere autorizzate dall’autorità competente.

I Cantoni BE e ZG respingono il progetto e avanzano proposte di modifica, mentre gli altri partecipanti JU, APC, Prométerre, USC, SGBV, PSL, SOBV, SVLT e VTL chiedono il mantenimento del disciplinamento vigente solo per determinate caldaie a carica manuale. BE avanza le stesse proposte dei Cantoni favorevoli solo in parte (AG ecc.) (cfr. paragrafo precedente). In un nuovo capoverso 4, propone di autorizzare le autorità a fissare, in deroga al capoverso 2, capacità inferiori in caso di reti di riscaldamento a distanza o impianti a partire da 1 MW. Un valore di 25 litri per kW non ha senso per i grandi impianti. Quanto ai piccoli impianti a pellet, BE rileva che nel Cantone proprio questi sono spesso stati oggetto di azioni in giustizia. Il Cantone ZG chiede di fissare in tutti i capoversi una capacità minima di 25 litri per kW di potenza termica per il calcolo della capacità di accumulazione e di rinunciare alla deroga per gli impianti a pellet: i capoversi 1 e 2 potrebbero quindi essere uniti.

3.3.2.46 Allegato 3 cifra 524: impianti a combustione alimentati con legna – misura-

zione e controllo

La maggior parte delle autorità (AG, AI, AR, BL, BS, Cercl’Air, FR, GL, GR, JU, CCA, NE, NW, OW, SG, SH, Città di Winterthur, SZ, TG, Città di Zurigo, UR, VS, ZH), organizzazioni per l’ambiente e la salute (AefU, aha!, BirdLife, FMH, GELIKO, Greenpeace, Fondazione di cardiologia, Lega contro il cancro, Lega polmonare, Pro Natura, SSSP, ATA, WWF), altri (Accademie svizzere, ETH Zürich), il PS nonché una minoranza delle imprese (Silent-Power) e delle associazioni economiche e specializzate (ECO SWISS, scienceindustries, SSV, Swiss Textiles, Swissmem) approvano le prescrizioni proposte per il controllo degli impianti a combustione alimentati con legna, in genere senza motivazione.

I Cantoni BE, GE, SO, TI, VD e ZG sono favorevoli solo in parte. Secondo il Cantone BE non è chiaro se i tre criteri di cui al capoverso 1 debbano essere soddisfatti tutti o se ne basti uno. Il Cantone GE chiede di rinunciare alle espressioni «dichiarazione di prestazione» e «dichiarazione equivalente» e di rimandare invece ai requisiti delle prescrizioni dell’UE in materia di ecodesign. Inoltre al capoverso 1bisnon è chiaro cosa s’intenda per «condizioni paragonabili»: il criterio dovrebbe invece essere l’esercizio dell’impianto secondo le prescrizioni del fabbricante. Al capoverso 3 bisogna precisare che il primo controllo è un controllo «visivo». In base all’esperienza del Cantone SO è difficile realizzare un controllo visivo ogni due anni. Il capoverso 3 dovrebbe invece essere completato precisando che, in caso di controllo superato, quello successivo dovrebbe avvenire solo dopo sei anni. Il Cantone TI teme che un controllo visivo dei suoi apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, il cui numero è stimato a oltre 130 000, sia difficile e costoso. Il Cantone VD chiede lo stralcio del capoverso 1bis: una misurazione periodica del monossido di carbonio non è infatti rappresentativa e con le tecniche disponibili attualmente la misurazione delle polveri su tali impianti non è realistica. Il capoverso 3 è in contrasto con l’allegato 3 cifra 22 e l’OIAt non deve definire cosa debba essere verificato in occasione del primo controllo. Il Cantone ZG sostiene l’introduzione, per le caldaie, di una misurazione in occasione del collaudo, ma ritiene che la procedura in caso di controllo periodico non sia chiara per quanto riguarda la valutazione delle «condizioni paragonabili». La parte del periodo che si riferisce alla misurazione in occasione del collaudo al capoverso 1bisva pertanto stralciata.

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