Rapporto OPAc
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
2 Punti essenziali dell’avamprogetto
L’allegato 2 numero 12 capoverso 4 OPAc disciplina le esigenze generali della temperatura dell’acqua dei corsi d’acqua in relazione all’apporto e al prelievo di calore di origine antropica. Per attenuare la problematica soprattutto nella regione di Basilea, occorre introdurre qui la possibilità di ammettere le immissioni termiche con influsso minimo sulla temperatura delle acque anche in caso di temperature dei corsi d’acqua superiori a 25 °C, se lo stato della tecnica non consente di evitare tali immissioni. Nei nuovi impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti occorre adottare tutti i mezzi disponibili per contenere al minimo la produzione di calore residuo e far in modo che soltanto il calore residuo non diversamente utilizzabile sia rilasciato nei corsi d’acqua.
L’allegato 3.3 numero 21 OPAc include esigenze particolari da rispettare per ogni immissione di acque di scarico da impianti di raffreddamento a circuito aperto e completa in tal senso le esigenze generali della temperatura dell’acqua dei corsi d’acqua.
Le centrali nucleari producono quantità così elevate di calore residuo che il loro raffreddamento comporta un riscaldamento del corso d’acqua interessato, che soprattutto nel caso del raffreddamento a circuito aperto non può essere classificato come minimo. I criteri previsti per l’immissione in caso di temperature delle acque superiori ai 25 °C non possono quindi essere rispettati dalle centrali nucleari. Anche se la produzione di energia elettrica viene completamente interrotta per poco tempo, il calore residuo di decadimento degli elementi di combustione deve continuare a essere condotto fuori dall’impianto mediante raffreddamento. Per questo motivo, per le centrali nucleari esistenti sono necessari criteri diversi da quelli previsti per la concessione di deroghe.
L’attuale limitazione, a un massimo di 30 °C, della temperatura dell’acqua di raffreddamento immessa in un corso d’acqua ha lo scopo di proteggere i corsi d’acqua da un riscaldamento locale troppo rapido. Già oggi, in estate, sono ammesse deroghe alla limitazione. Adesso, si vuole concretizzare la deroga secondo cui anche in caso di un’elevata temperatura all’uscita dell’acqua di raffreddamento è possibile un raffreddamento a circuito aperto con elevata efficienza energetica, senza che ciò comporti un ulteriore carico per le acque.
La modifica dell’ordinanza prevede anche in futuro l’esigenza dell’allegato 2 numero 12 capoverso 3 OPAc, secondo cui la qualità dell’acqua di un corso d’acqua non deve essere modificata a seguito di variazioni di temperatura in misura da non essere più sufficiente per permettere lo sviluppo di biocenosi specifiche.
5/9 054.11-00003/00006/00002/Q071-1325