Rapporto OPAc

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 9 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

temperatura massima dell’acqua di raffreddamento ammesso (finora: «superamento minimo») è limitato al 10 per cento del limite di 30 °C, vale a dire a 3 °C.

L’acqua riscaldata è considerata acqua di scarico e può essere immessa nelle acque solo con una relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (art. 7 cpv. 1 LPAc, art. 6 OPAc). Per ogni immissione di acque di scarico riscaldate in un corso d’acqua occorre quindi una relativa autorizzazione. In tale autorizzazione di immissione, l’autorità competente fissa caso per caso le esigenze in base alle caratteristiche dell’acqua di scarico, dello stato della tecnica e dello stato delle acque. Devono essere soddisfatte almeno le esigenze dell’allegato 3.3 numero 2 OPAc (all. 3.3 n. 1 cpv. 1 e 3 OPAc), che includono anche quelle relative alla temperatura delle acque di scarico riscaldate.

Secondo l’allegato 3.3 numero 21 capoverso 4 lettera a OPAC, la temperatura della restituzione di acqua di 30 °C rappresenta il valore normale. Tale temperatura deve essere stabilita nel quadro del rilascio dell’autorizzazione per l’immissione dell’acqua di riscaldamento per ogni impianto, per il quale occorre derogare a questa esigenza in caso di un superamento della temperatura delle acque di 20 °C. In base alla situazione specifica del corso d’acqua interessato, l’autorità competente deve chiarire il livello massimo effettivo consentito per la temperatura dell’acqua di raffreddamento (compreso tra 30 e 33 °C). È necessario che tutte le esigenze dell’allegato 3.3 OPAc siano soddisfatte. Particolarmente importanti sono l’esigenza secondo cui la miscelazione dell’acqua di raffreddamento con l’acqua del corso d’acqua deve essere rapida (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. c OPAc) come pure la prescrizione secondo cui il riscaldamento delle acque non deve essere così veloce da provocare effetti pregiudizievoli sulle biocenosi di piante, animali e microrganismi (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. d OPAc). Per adempiere le esigenze definite per l’immissione e la qualità delle acque, occorre definire anche le eventuali misure necessarie per limitare l’apporto di calore durante i periodi in cui la temperatura dell’acqua di raffreddamento di 30 °C viene superata (ad es. riduzione della produzione).

L’autorizzazione a superare la temperatura dell’acqua di raffreddamento, fissata a 30 °C, non è intesa alla stregua di una deroga concessa per un determinato evento canicolare, ma piuttosto come una deroga generale valida per tutta la durata della di concessione per l’utilizzazione dell’acqua di raffreddamento.

All. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. b

La ripetizione delle esigenze generali della qualità delle acque relative all’apporto di calore secondo l’allegato 2 numero 12 capoverso 4 OPAc è sostituita da un rimando. La nuova possibilità di deroga nel caso di una temperatura dell’acqua superiore ai 25 °C si estende quindi anche alle esigenze per l’immissione dell’acqua di raffreddamento da impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti.

Poiché per le centrali nucleari esistenti non si può sempre garantire che la quantità di calore immessa nel corso d’acqua comporti un aumento della temperatura dell’acqua di 0,01 °C al massimo per immissione (ossia «per impianto» come menzionato nell’all. 2 n. 12 cpv. 4), è necessaria una deroga speciale. Nel quadro del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità può ammettere un riscaldamento maggiore se sono state adottate tutte le misure disponibili, conformi allo stato della tecnica, volte a ridurre la quantità di calore immessa nel corso d’acqua e se sono soddisfatte le ulteriori esigenze per l’immissione dell’acqua di raffreddamento (in particolare dell’all. 3.3 n. 21 cpv. 4 OPAc). Queste misure comprendono in particolare la riduzione mirata della potenza in caso di temperature elevate dei corsi d’acqua come pure lo spostamento delle revisioni e di altri lavori pianificabili, che comportano una temporanea riduzione della produzione di calore residuo, ai mesi estivi di luglio e agosto, particolarmente critici.

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