Rapporto OPAc
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
4 Commento alle singole disposizioni
All. 2 n. 12 cpv. 4
Anche in futuro i 25 °C saranno il limite massimo oltre il quale, in linea di principio, non sono più ammessi apporti di calore di origine antropica. L’avamprogetto introduce però la possibilità di derogare a questo principio, ammettendo determinate immissioni termiche anche quando la temperatura di un corso d’acqua supera i 25 °C, a condizione che siano soddisfatte le seguenti esigenze:
- ogni singola immissione di calore può provocare un riscaldamento del corso d’acqua di 0,01 °C al massimo. Per «immissione» si intende il calore totale proveniente da un impianto (ad es. una centrale termica, un centro di calcolo o un impianto industriale) scaricato in un corso d’acqua e non ogni singola condotta attraverso la quale l’impianto conduce il calore nel corso d’acqua, qualora vi siano diverse condotte;
- i gestori degli impianti devono attuare tutte le misure conformi allo stato della tecnica per evitare gli apporti di calore o, se ciò non fosse del tutto possibile, per ridurli al minimo. Una di queste misure consiste, ad esempio, nella pianificazione lungimirante della produzione. Ciò significa riportare, nella misura del possibile, le fasi di produzione che sviluppano molto calore ai mesi più freddi e svolgere durante i mesi critici dell’estate (luglio e agosto) ad esempio quei lavori di revisione pianificabili che sviluppano una quantità ridotta di calore residuo. Invece, non è da considerarsi misura conforme allo «stato della tecnica» la costosa realizzazione di un sistema di raffreddamento alternativo supplementare da far funzionare nei periodi con una temperatura superiore ai 25 °C.
All. 3.3 n. 21 cpv. 1
Conformemente all’allegato 3.3 numero 21 capoverso 1 in vigore, gli impianti equipaggiati con circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare in modo che il calore venga ricuperato nella misura del possibile. In questa esigenza manca un aspetto, ovvero che la progettazione e il funzionamento degli impianti devono essere tali da generare meno calore residuo possibile. Ciò assume particolare importanza nei mesi critici dell’estate quando praticamente non ci sono possibilità di utilizzo del calore residuo recuperato. L’avamprogetto consente di colmare tale lacuna per i nuovi impianti.
All. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. a
Se la differenza utilizzabile tra la temperatura dell’acqua del fiume prelevata per il raffreddamento e la temperatura dell’acqua di raffreddamento è inferiore a un valore minimo definito, il circuito di raffreddamento aperto non può più funzionare in modo efficiente. Per poter scaricare la stessa quantità di calore, il flusso dell’acqua di raffreddamento e pertanto l’energia necessaria al funzionamento delle pompe devono essere aumentati. A causa dell’aumento del calore residuo dovuto al maggiore pompaggio, nel corso d’acqua viene rilasciata una quantità di calore addirittura maggiore rispetto a quanto sarebbe possibile se la temperatura ammessa dell’acqua di raffreddamento fosse più elevata.
Già oggi le autorità hanno la facoltà di autorizzare superamenti minimi e di breve durata della temperatura massima dell’acqua di raffreddamento fissata a 30 °C in estate. L’ordinanza in vigore non definisce però cosa si intende con «superamento minimo» e «di breve durata» e neppure con precisione il periodo sottinteso con «estate».
L’avamprogetto apporta una precisazione della disposizione. Le deroghe sono opportunamente vincolate al superamento di una temperatura di 20 °C fissata per il corso d’acqua, anziché sottoposte a una limitazione temporale (nell’ordinanza in vigore, superamenti minimi e di breve durata in estate). L’elemento determinante è la temperatura del corso d’acqua dal quale viene effettuato il prelievo d’acqua. Inoltre, viene precisato che il superamento della
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