Rapporto OIF
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIF
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
Art. 21 cpv. 1 OIF, frase introduttiva
Secondo il diritto vigente la Confederazione può accordare sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento fissati secondo l’articolo 17 capoverso 4 lettera b OIF. La presente revisione dell’OIF elimina tale vincolo tra lo stanziamento dei sussidi e il termine di risanamento. Il limite temporale per l’erogazione dei contributi viene disciplinato nel nuovo capoverso 3. Fatta eccezione per questa nuova scadenza, sotto il profilo materiale l’articolo 21 OIF rimane invariato: viene quindi mantenuto lo strumento degli accordi programmatici per le altre strade e il pagamento dei contributi attraverso i contributi globali di cui all’articolo 13 LUMin per le strade principali.
Art. 21 cpv. 3 OIF (nuovo)
Il limite temporale per lo stanziamento dei contributi federali destinati a risanamenti e provvedimenti di isolamento acustico di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIF viene disciplinato nel nuovo capoverso 3. Lo stanziamento dei contributi è limitato al 31 dicembre 2022. I contributi federali stanziati che non sono stati utilizzati entro suddetta data o entro la scadenza f issata per eventuali correzioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 OIF devono essere restituiti. L’esecuzione delle misure è determinante.
Art. 23 cpv. 3 OIF
Secondo la situazione giuridica attuale gli accordi programmatici possono avere una durata massima di quattro anni.
La proroga per i contributi federali proposta nell’attuale revisione verrà attuata nell’ambito di un prolungamento dell’accordo programmatico attuale (AP 3) fino al 31.12.2022. Questo AP 3 durerà pertanto sette anni. Affinché il prolungamento da quattro a sette anni sia possibile, l’articolo 23, cpv.3 OIF sarà modificato.
Art. 48a OIF Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade
L’articolo 48a OIF è stato introdotto nel 2004 tra le disposizioni transitorie a seguito di una riduzione dei tassi di sussidio6. Nel 2008 tale disposizione transitoria è stata completata per effetto della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e ha continuato a rappresentare la norma di riferimento per i sussidi assegnati prima della NPC (pretese del diritto previgente)7. L’assegnazione dei sussidi si è estinta il 1° gennaio 2015. Tale disposizione transitoria non ha pertanto più alcun valore sul piano materiale. L’articolo 48a OIF è quindi abrogato con la presente revisione.
6 RU 2004 4167
7 RU 2007 5823 10/11 054.11-00003/00006/00002/Q105-0454