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Consultazione 2017/35: Modifica dell'ordinanza sulle multe disciplinari e dell'elenco delle multe · 22 pagine

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741.031

Allegato 2

(Art. 5)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 marzo 200734 sul controllo della circolazione stradale

Art. 4 rubrica, cpv. 1, cpv. 2 periodo introduttivo, cpv. 3 periodo introduttivo, cpv. 4 e 5

Art. 4 Competenza dell’Amministrazione federale delle dogane

1L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per il controllo in materia di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti che entrano o escono dalla Svizzera. Può inoltre effettuare controlli in materia di polizia stradale nell’area di confine ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 200535 sulle dogane (LD) e nell’area d’impiego concordata con i Cantoni ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 LD nel quadro della verifica doganale dei veicoli, del loro carico e degli occupanti.

2In particolare controlla:

...

3Può ordinare:

...

4Se constata un’infrazione, l’AFD impedisce al conducente di continuare la corsa.

4bisSe i suoi ordini non sono eseguiti o se non può punire un’infrazione secondo la procedura della multa disciplinare ai sensi della legge del 18 marzo 201636 sulle multe disciplinari, l’AFD chiede l’intervento del posto di polizia cantonale più vicino.

4bisSe la polizia cantonale non può essere contattata, l’AFD redige il rapporto di denuncia e lo consegna, unitamente ai mezzi di prova di cui dispone, al comando di polizia competente. Quest’ultimo avvia il procedimento penale.

5L'USTRA disciplina, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, i particolari dell'esecuzione dei controlli in materia di polizia stradale. Sono fatti salvi accordi più particolareggiati stipulati dai Cantoni con l’AFD giusta l’articolo 97 LD.

2. Ordinanza del 24 agosto 201137 sul contrassegno stradale

Art. 8

Abrogato

Allegato

Abrogato

3. Ordinanza del 4 settembre 200238 sul commercio ambulante

Art. 12 cpv. 1

1Durante l'esercizio dell'attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla alla clientela e agli organi preposti al controllo; ciò vale anche per i controlli effettuati dall’Amministrazione federale delle dogane in virtù dell’articolo 100 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane.

34 RS 741.013

35RS 631.0

36RS …

37 RS 741.711

38 RS 943.11

39 RS 631.0