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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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2.1236 interazione con i giovani adulti e possibilità di influenzare i loro atteggiamenti.

2.13 Organizzatori

Fa fede il numero 1.3.

2.14 Svolgimento

2.141 Il piazzale di esercitazione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9 numero 7.41 OAPC.

2.142 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all’acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di apprendimento nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fa fede il programma quadro di insegnamento dell’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di «maestro conducente».

2.15 Esonero da parti della formazione

L’autorità cantonale può, dopo aver sentito i centri di formazione, esonerare dal seguire i moduli preliminari 1 e 2 chi ha acquisito altrimenti le competenze richieste.

2.16 Attestato di competenza

2.161 Per ottenere l’attestato di competenza il candidato deve:

2.1611 dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire lezioni di teoria e di pratica a gruppi di persone di diversa composizione. All’esame possono essere ammesse solo le persone che hanno maturato esperienze come praticanti in almeno dieci corsi di formazione complementare in vista della loro futura attività di moderatore;

2.1612 condurre a titolo di prova un corso di formazione complementare.

2.162 L’esame è svolto dai centri di formazione sotto la sorveglianza dell’autorità

cantonale.

2.163 L’esito dell’esame di cui ai numeri 2.1611 e 2.1612 deve essere comunicato

al candidato per iscritto indicando la nota complessiva. In caso di fallimento, occorre indicare i rimedi giuridici. L’esito dell’esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.

2.164 Il candidato che non ha superato l’esame può ripetere in un esame

successivo la parte nella quale non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche quest’esame, il candidato deve ripetere il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.

2.17 Limitazione e proroga della validità dell’abilitazione

2.171 L’autorità cantonale limita la validità dell’abilitazione a tre anni.

Quest’ultima è prorogata ogni volta di altri tre anni se il titolare prova che nell’ultimo triennio: