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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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a. il formatore alla guida non è più in possesso della licenza di condurre prescritta per l’ottenimento dell’abilitazione (art. 23m) o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida;
b. il formatore alla guida ha abusato in maniera grave della sua posizione o se per motivi caratteriali non può più svolgere l’attività di insegnamento.
Art. 29e Conseguenze della revoca dell’abilitazione alla formazione
Il formatore alla guida cui è stata revocata l’abilitazione alla formazione non può, per il periodo della revoca, accompagnare corse di scuola guida secondo gli articoli 23k o 23l.
Titolo prima dell’art. 30 Parte sesta: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
L’USTRA:
a. può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza;
b. può, per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe di carattere generale e astratto a singole disposizioni;
c. emana istruzioni riguardo ai requisiti di forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa dell’abilitazione a maestro conducente e dei permessi di formazione.
Art. 31 cpv. 1 e 3-5
Abrogati
Art. 31a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
1I titolari di un’abilitazione alla formazione rilasciata ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione nel tenore del 1° luglio 2016 possono accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» e «autista di veicoli pesanti AFC» in corse di scuola guida.
2Il titolare di un’abilitazione alla formazione rilasciata ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione nel tenore del 1°luglio 2016 deve, per prorogarne la validità, dimostrare di aver seguito un corso di perfezionamento giusta l’articolo 23p capoverso 2. La nuova abilitazione rilasciata è valida cinque anni.