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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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2.1711 ha impartito almeno 30 giorni di corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e
2.1712 ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per moderatori, di cui almeno una dedicata all’ambito tematico «metodologia, didattica e formazione di adulti».
2.172 L’autorità cantonale può accordare un termine supplementare di sei mesi
per l’adempimento delle condizioni di cui ai numeri 2.1711 e 2.1712.
2.173 Se l’abilitazione è scaduta da meno di tre anni, ne viene rilasciata una
nuova a condizione che il titolare abbia superato l’esame scritto e il corso di prova di cui ai numeri 2.1611 e 2.1612. La procedura successiva al mancato superamento di un esame è retta dal numero 2.164.
2.174 Se l’abilitazione è scaduta da più di tre anni, ne viene rilasciata una nuova
a condizione di aver nuovamente frequentato la formazione di moderatore presso un centro di formazione riconosciuto dall’USTRA e ottenuto il relativo attestato di competenza.
2.2 Perfezionamento
2.21 Competenze operative
I moderatori:
2.211 sono in grado di trasmettere secondo un metodo appropriato i contenuti di apprendimento di cui all’allegato 9 numero 7.2 OAPC;
2.212 sono in grado di influenzare l’atteggiamento interiore dei partecipanti motivandoli ad adottare una guida preventiva dei pericoli, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e cooperativa.
2.22 Contenuti di apprendimento
2.221 Approfondimento e aggiornamento dei contenuti di apprendimento di cui al numero 2.12.
2.222 Almeno una giornata di perfezionamento deve essere dedicata all’ambito tematico «metodologia, didattica e formazione di adulti».
2.23 Organizzatori
Fa fede il numero 1.3.
2.24 Svolgimento
2.241 Se si effettuano esercitazioni pratiche, il piazzale di esercitazione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9 numero 7.41 OAPC.
2.242 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all’acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di apprendimento nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fanno fede le prescrizioni emanate dall’autorità cantonale d’intesa con l’organizzazione del mondo del lavoro competente.