Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine

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R495-1327

- All. 13 n. 3.15: Alla luce dei lunghi anni di esperienza fatta con il sistema, non sempre convincente, delle perizie di uno psicologo del traffico, una valutazione, termine che peraltro si presta lessicalmente a diverse interpretazioni, non è di alcun apporto nel quadro della procedura di scelta degli esperti della circolazione. Gli altri requisiti di cui al numero 3 sono sufficienti. La condizione non è contemplata neanche nella direttiva europea: stralciare [AG, AR, BL, BS, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH; asa, CDDGP, MFK BS].

- All. 13 n. 4.12, 4.2, 5.12 e 5.2: Stralciare questi numeri. Si rifanno all’allegato IV numero 2.2 della direttiva europea, che non è però conciliabile con il modello di formazione e di perfezionamento per esperti della circolazione ormai ben collaudato in Svizzera [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS]. Specie nei Cantoni di piccole dimensioni i periodi previsti creerebbero problemi di risorse [AR]. Che si sappia, la prassi attuale non è soggetta a problemi in alcun settore [TG].

- All. 13 n. 3.1 e 3.2 nonché 5.1 e 5.2: Spostare la categoria BE dai numeri 5.1 e 5.2 ai numeri 3.1 e 3.2 [AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

- All. 13 n. 3.1 e 3.2 nonché 5.1 e 5.2: Nelle categorie delle autorizzazioni di base manca sempre la categoria BE, che in diversi Cantoni vi è invece inclusa. Una modifica significherebbe che tutti questi esperti della circolazione dovrebbero seguire corsi di post-qualificazione per esperti di categoria C, comportando un onere sproporzionato [BE].

- All. 13 n. 5.1 e 5.2: Gli esperti della circolazione di categoria B devono poter svolgere anche esami di conducente di categoria BE. I dettagli per l’acquisizione della corrispondente abilitazione possono essere disciplinati nel programma di insegnamento modello dell’asa [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU] o esservi ripresi [SG].

- All. 13 n. 6 ‒ 8: Ridurre all’essenziale e accorciare quindi drasticamente. Inserire un rimando secondo cui, per il resto, la formazione è da effettuare secondo il pertinente piano di formazione definito congiuntamente dalle autorità cantonali [AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

- All. 13 n. 6: Gli esperti della circolazione addetti agli esami ufficiali di conducente devono assolvere almeno parte della formazione per maestri conducenti o dei corsi offerti dall’ASMC, con priorità a quelli inerenti i settori didattico, psicologico e pedagogico, allo scopo di garantire che dispongano essi stessi delle basi di formazione che devono verificare nei nuovi conducenti [SMFV, VSFB; Abegglen, P., APSR-JU, ZFV].

- I controlli dei veicoli e gli esami di conducente richiedono competenze operative diverse e devono essere distinti fra loro. In questo modo, gli esperti che optano per l’indirizzo tecnico «esame di conducente» sono formati decisamente meglio a svolgere gli esami di conducente e la sicurezza stradale ne risulta notevolmente accresciuta. Gli esperti della circolazione addetti agli esami di conducente non hanno bisogno di una preparazione tecnica bensì pedagogica [VerTug].

- All. 13 n. 8.1: Il periodo di attesa di sei mesi è oggi fondamentalmente di prassi, ma vi sono casi eccezionali in cui è opportuno applicare un termine più breve [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

- All. 13 n. 9.1: Nell’allegato IV numero 4.2.1 in cui è sancito il perfezionamento degli esperti della circolazione, la direttiva europea non stabilisce a giusta ragione di quante ore devono essere le quindici giornate minime prescritte entro i cinque anni, poiché ciò limita inutilmente la possibilità di strutturare con flessibilità il piano orario dei corsi [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

- All. 13 n. 9.13: L’obbligo di perfezionamento di cui al numero 9 si riferisce esclusivamente gli esperti della circolazione addetti agli esami di conducente [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

- All. 13 n. 9.14: Tra parentesi andrebbe precisato che si tratta di una parte delle 15 giornate di perfezionamento [AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

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