Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine

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R495-1327

Art. 6:

Non sussistono motivi materiali per dispensare dal corso di pronto soccorso i candidati alle categorie AM, F, G e M. Anche loro circolano su strade pubbliche, se ne assumono la responsabilità e possono arrivare per primi sul luogo di un incidente [OW].

Art. 8:

- Cpv. 2: Nel caso dei veicoli a motore che non richiedono una licenza di condurre, il rispetto dei requisiti visivi minimi secondo l’allegato 3 non viene di fatto mai controllato né ha mai posto problema a livello pratico: stralciare [BE].

- Cpv. 5: In caso di dubbi circa l’idoneità caratteriale di un candidato l’autorità deve avere la facoltà di svolgere degli accertamenti prima dell’inizio della formazione di guida: chi si candida a un licenza di condurre deve presentare un estratto del casellario giudiziale [VSFB; KBAV].

Art. 12:

L’età minima richiesta per la categoria motocicli (e-bike) deve essere abbassata a 13 anni [GL, LU]. Oggi si conclude spesso la scuola dell’obbligo già a 15 anni e in molte regioni le scuole superiori sono distanti, il che significa tragitti casa-scuola più lunghi [LU].

Art. 12, 14 e 35:

Ammettere i quadricicli leggeri a motore nella categoria F (o eventualmente nella categoria AM) per far sì che chi possiede un veicolo di questo tipo possa imparare a guidare e poi passare l’esame pratico con questo stesso veicolo, visto che in futuro non ci sarà una categoria di licenza che lo permetterà [NE].

Art. 12 ‒ 37:

- Tutte le licenze per allievo conducente rilasciate a tempo determinato devono essere valide 18 mesi [AG, AR, BS, FR, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS].

- Considerata la scarsa possibilità di guidare durante il periodo invernale, preferiremmo che per le categorie di motoveicoli che consentono corse di scuola guida non accompagnate la validità della licenza per allievo conducente fosse di due anni, eccezion fatta per le categorie G e F, per cui deve essere di sei mesi [BE].

- Chiediamo che venga armonizzata la validità di tutte le licenze per allievo conducente di durata limitata rilasciate secondo il nuovo diritto [JU; OV JU].

- Si chiede che la licenza per allievo conducente rilasciata a persone che devono svolgere corse di scuola guida con accompagnatore sia valida cinque anni [NE].

- Rappresenta una netta semplificazione sia per i richiedenti e i possessori di una licenza per allievo conducente sia per le autorità cantonali [AG, AR, BS, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU]. Si evita così anche l’insorgere di molte domande e incertezze [AG, AR, BS, FR, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].

Art.14 cpv. 3:

- Proponiamo di rinunciare all’esame pratico per la categoria AM (id. art. 4 cpv. 6 lett. a direttiva 2006/126/CE), in analogia alla categoria M che consente l’uso di ciclomotori con pedalata assistita fino a 45 km/h. Proponiamo tuttavia che sia obbligatorio seguire un corso pratico di base per l’ottenimento della licenza [NE].

- Per i quadricicli leggeri a motore proponiamo un’età minima di 16 anni (id. art. 4 cpv. 2 direttiva 2006/126/CE). Secondo la nostra interpretazione dell’OAPC, sembra non sia possibile ottenere una licenza per allievo conducente che consenta di circolare unicamente con un quadriciclo leggero a motore [NE].

Art. 15, 16 e 17:

- La durata di validità della licenza per le categorie di motoveicoli è di 12 mesi e non c’è più l’obbligo di seguire la formazione pratica di base durante i primi quattro mesi, cosa che non si concilia con la sicurezza stradale [FRE; am, MonAll, MonLin, MonLui, tl, Val, ZFV].

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