Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Cpv. 2 e 4: Se sono soddisfatti tutti i requisiti per l’iscrizione, il candidato riceve l’attestato secondo l’allegato 2 e può iniziare la formazione di guida (a seconda della categoria, partecipazione al corso di teoria della circolazione o iscrizione a un esame).

L’attestato d’iscrizione è valido fino all’ottenimento della categoria di licenza desiderata (cpv. 4), per cui chi, ad esempio ha superato l’esame teorico di base ma non l’esame pratico di conducente della categoria B non deve ripetere l’esame teorico per essere riammesso all’esame pratico. Deve invece procedere a una nuova iscrizione:

- chi desidera ottenere una categoria dopo la scadenza della licenza di condurre in prova o il suo annullamento (l’attestato d’iscrizione è valido fino al conseguimento della licenza di condurre in prova); e

- chi, dopo il rilascio di una categoria, desidera ottenerne un’altra.

Art. 5: Identità, età minima, capacità di agire

Cpv. 1: Corrisponde all’articolo 11 capoverso 3 OAC. Le autorità cantonali possono delegare la verifica dell’identità alle autorità del controllo degli abitanti o dello stato civile dei Comuni.

Cpv. 2: A differenza del diritto vigente (art. 6 OAC), l’età minima non si riferisce più al rilascio della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre, bensì al momento a partire dal quale può avvenire l’iscrizione a una data categoria di licenza. Per evitare una regolamentazione troppo rigida, l’iscrizione può avvenire, analogamente all’esame teorico di base secondo il diritto vigente (art. 13 cpv. 1bisOAC), al più presto un mese prima del compimento dell’età minima prescritta.

Cpv. 3: La procedura è ora disciplinata in modo più chiaro, specialmente in relazione a diritti e doveri delle autorità e delle persone attivamente coinvolte. Come finora, solo le persone che hanno capacità di agire (art. 12 Codice civile) possono ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre. La novità è che ora questo principio è espressamente menzionato nella normativa sulla circolazione stradale, in modo da poter meglio motivare le decisioni di rifiuto prese dall’autorità cantonale nella procedura di rilascio (art. 4 cpv. 2).

Art. 6: Misure salvavita immediate

L’obbligo di frequentare un corso sulle misure salvavita immediate rimane invariato dal momento che, nonostante i tempi di intervento dei servizi di soccorso professionali siano molto più brevi rispetto a quando è stato introdotto il corso e non siano quindi più necessarie conoscenze così approfondite delle relative misure, le questioni legate alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente, al corretto allertamento e all’assistenza ai feriti mantengono la loro importanza.

Art. 7: Buona reputazione come conducente

La presente disposizione costituisce l’equivalente della regolamentazione della revoca di cui all’articolo 33 capoversi 1 ‒ 3 OAC e ha lo scopo di evitare che durante la revoca di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre venga rilasciata una categoria di licenza che, qualora già in essere prima della revoca, dovrebbe essere revocata. Una categoria di licenza non interessata dalla revoca può tuttavia essere rilasciata anche durante la revoca di un’altra licenza.

Lo stesso vale per i divieti di far uso di licenze di condurre estere. Sono prese in considerazione le seguenti fattispecie:

- A una persona residente all’estero è stato vietato l’uso in Svizzera della propria licenza di condurre estera a causa di un’infrazione. Nel frattempo la persona si è trasferita in Svizzera e desidera ottenere un’altra categoria: tale possibilità è esclusa durante il periodo di divieto.

- Una persona ha eletto domicilio in Svizzera, dove, prima della scadenza del termine di conversione prescritto, ha commesso un’infrazione che comporta la revoca della licenza. L’autorità d’ammissione svizzera vieta l’uso della licenza di condurre estera (non essendo ancora competente per revocarla) e rifiuta il rilascio dell’attestato d’iscrizione durante il periodo di divieto.

- A una persona che ha eletto domicilio in Svizzera viene vietato l’uso della propria licenza di condurre estera a tempo indeterminato dopo aver appreso della mancanza di idoneità alla guida (ad es. per