Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
alcolismo). L’attestato d’iscrizione può essere rilasciato solo una volta ripristinate le condizioni di idoneità alla guida.
- A una persona con domicilio in Svizzera che ha ottenuto una licenza di condurre all’estero eludendo le disposizioni in materia di competenza deve essere vietato l’uso in Svizzera di detta licenza, mentre può esserle rilasciato un attestato di formazione.
Dopo l’annullamento di una licenza di condurre in prova si può rilasciare una nuova licenza per allievo conducente solo dopo il periodo di sospensione di cui all’articolo 15a capoverso 5 della legge federale sulla circolazione stradale11 (LCStr). Durante tale periodo l’autorità cantonale non può pertanto attestare l’iscrizione ad alcuna categoria di licenza.
Art. 8: Requisiti medici minimi
Cpv. 1: Mette chiaramente in evidenza che i requisiti medici minimi devono essere soddisfatti non solo dai candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre, ma anche da coloro che ne sono già titolari; per il resto, corrisponde al diritto vigente (art. 7 cpv. 1 e 1bisprimo e secondo periodo OAC). Come auspicato dalle autorità cantonali, chi soddisfa i requisiti medici minimi anche senza ausilio visivo non è più tenuto a servirsene durante la guida per vedere meglio. Nella prassi non era chiaro se si trattasse di una disposizione vincolante o di una raccomandazione del legislatore. Fatto sta che una disposizione sotto forma di raccomandazione non è applicata e come tale non avrebbe particolare efficacia. Sarebbe per contro molto più efficace ad esempio spiegare, nella formazione dei medici di livello 1, l’importanza di una correzione ottimale in caso di disturbi visivi o sensibilizzare i conducenti al riguardo con campagne di informazione specifiche.
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 7 cpv. 2 OAC).
Cpv. 3: Prima dell’ottenimento di una licenza di condurre si dovrà fornire, come finora, il risultato di un controllo della vista (art. 47), mentre il certificato oftalmologico non sarà più richiesto alle persone che si candidano a una categoria professionale, dovendo queste in ogni caso dimostrare di possedere i requisiti visivi richiesti nell’ambito dell’esame medico di idoneità alla guida. Lo stesso vale per chi è già in possesso di una categoria di licenza. In caso contrario la verifica in questione andrebbe vincolata all’ottenimento di altre categorie, cosa che tuttavia non si giustifica in assenza di un irrigidimento dei requisiti minimi.
Cpv. 4:
Lett. a: In futuro i titolari di una licenza di condurre professionale che si candidano a un’ulteriore categoria professionale non dovranno più sottoporsi a una visita medica specifica. È infatti sufficiente la visita periodica di idoneità alla guida loro prescritta per via della categoria già posseduta (art. 79 cpv. 1 lett. a). Se in questa sede l’interessato non dovesse risultare idoneo alla guida, naturalmente non potranno essergli rilasciate altre categorie di licenza professionali.
Lett. b: Saranno ora tenuti a sottoporsi alla visita medica gli ultrasettantenni (nel caso venga accolta l’iniziativa parlamentare 15.451 del consigliere nazionale Maximilian Reimann «Innalzare da 70 a 75 anni l’età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani» l’età limite, finora di 65 anni, sarà fissata a 75 anni) che si iscrivono per la prima volta al rilascio di una licenza di condurre, in modo tale da equiparare queste persone a tutti i titolari di una licenza di condurre delle categorie non professionali (art. 79 cpv.1 lett. b).
Lett. c, d e e: Recepiscono senza modifiche materiali l’articolo 11b capoverso 1 lettera b OAC.
Cpv. 5: Recepisce senza modifiche materiali l’articolo 11b capoverso 1 lettera c OAC.
Art. 9: Segreto d’ufficio, riconoscimento dei certificati d’idoneità
Corrisponde al diritto vigente (art. 11c OAC), sostituendo nel capoverso 1 l’iscrizione proposta (art. 4) alla domanda.
11 RS 741.01