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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine

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Art. 17 Dati

1IASA SIC contiene dati concernenti persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi che riguardano i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn, eccettuati i dati relativi all’estremismo violento.

2Gli oggetti e i metadocumenti, nonché le reciproche relazioni, possono essere visualizzati graficamente e le visualizzazioni possono essere memorizzate.

3IASA SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

4Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 1.

5Il DDPS definisce i campi di dati.

Art. 18 Registrazione dei dati

1I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati valutano la rilevanza e l’esattezza dei dati personali da registrare.

2Contrassegnano i metadocumenti:

a. le cui informazioni sono valutate come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;

b. che sono stati rilevati in virtù dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn; o

c. che sono stati rilevati sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l’articolo 38 OAIn.

Art. 19 Diritti d’accesso

1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 49 capoverso 3 LAIn.

2I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 2.

Art. 20 Verifica periodica dei dati personali

1I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati concernenti persone fisiche e giuridiche.

2Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:

a. tenendo conto della situazione attuale, valutano se il record di dati è ancora necessario per l’adempimento dei compiti del SIC secondo l’articolo 6 LAIn;

b. cancellano i dati non più necessari;

c. rettificano, contrassegnano o cancellano i dati inesatti;

d. registrano l’esecuzione e l’esito della verifica se hanno eseguito una rettifica, una contrassegnazione o una cancellazione.