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Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 4 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) 1;

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 2,

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la protezione d'emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioattività.

2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono indicati nell'allegato 1.

Art. 2 Scopo della protezione d’emergenza

Scopo della protezione d’emergenza è:

a. proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali;

b. assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti;

c. limitare le conseguenze di un evento.

Sezione 2: Zone di protezione d’emergenza e regioni di pianificazione

Art. 3 Principio

1 Attorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di avaria grave:

a. la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione che rende necessari provvedimenti di protezione immediati quando un’avaria costituisce un pericolo per la popolazione;

b. la zona di protezione d’emergenza 1 è contigua alla zona 1 e comprende la regione che rende necessari provvedimenti di protezione quando l’avaria costituisce un pericolo per la popolazione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (allegato 2).

2 I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3.

3 La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero.

4 Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definite regioni di pianificazione (allegato 4). All’interno delle regioni di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici.

5 L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Questi geodati sono rilevati, aggiornati e gestiti conformemente all'ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione.

Art. 4 Regolamentazione in deroga

1 In casi motivati, in particolare nelle regioni attorno a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, sulla base dei pericoli derivanti da un impianto nucleare, è possibile effettuare una suddivisione delle zone di protezione d’emergenza diversa da quella indicata all'articolo 3. Queste zone di pericolo speciali sono definite nell'allegato 3.

2

Se un impianto nucleare è disattivato, l’UFE verifica su incarico dell’esercente e sulla scorta del pericolo derivante dall’impianto nucleare in questione, l’attribuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 alle zone di protezione d’emergenza inclusi i settori di peri-

RU 2010 5191

1 RS 732.1

2 RS 520.1

3 RS 510.620