Progetto

Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

732.33 Kernenergie

Allegato 5

Abrogazione e modifica di altre leggi

I

L’ordinanza del 20 ottobre 201017 sulla protezione d’emergenza è abrogata.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allarme e sulla rete di sicurezza, OARS18

Art. 5 cpv. 3

3 In caso di fuga rapida (in un lasso di tempo inferiore ad un'ora) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona di protezione d’emergenza 1 (incidente con decorso rapido), il gestore dell'impianto assegna gli incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento e informa senza indugio gli organi federali e cantonali competenti. Se la CENAL è già attiva, essa assegna direttamente gli eventuali incarichi relativi alla messa in allarme della popolazione e alla predisposizione di provvedimenti di protezione.

Art. 17 cpv. 5

5 Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere attivate, in blocco e nei singoli settori della zona di protezione d’emergenza 2, tramite il telecomando centralizzato.

2. Ordinanza del 17 ottobre 200719 sulla centrale nazionale d’allarme

Art. 5 cpv. 1 lett. c

1 Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare

c. agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC e la preparazione della capacità di trasporto;

17 [RU 1983 1877, 1987 652 art. 21 n. 2, 1991 1459 art. 22 n. 1, 2003 5165 art. 22 cpv. 2 n. 2, 2008 5747 allegato n. 17, 2010 5191]

18 RS 520.12

19 RS 520.18