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Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

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732.33 Kernenergie

Sezione 6: Compiti dei Cantoni

Art. 13 Pianificazione e preparazione

1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 attuano nel loro settore le disposizioni emanate dall'UFPP. In particolare hanno i seguenti compiti:

a. in collaborazione con l'UFPP, informano la popolazione delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sul comportamento da tenere in caso di evento;

b. basandosi sulle disposizioni dell’UFPP, pianificano come segue l’evacuazione della popolazione in pericolo:

1. nella zona di protezione d’emergenza 1 evacuazione entro 6 ore dalla disposizione

2. nella zona di protezione d’emergenza evacuazione 2 entro 12 ore dalla disposizione nonché in hot spot.

c. provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;

d. preparano provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari nonché dell’approvvigionamento dell’acqua potabile;

e. pianificano l’esercizio di servizi di consulenza e di misurazione della radioattività;

f. sulla base della documentazione dell'UFPP (art. 11 cpv. 1 lett. g) allestiscono la loro documentazione per gli interventi, in particolare per la gestione del traffico in caso di evento;

g. in collaborazione con l’UFPP e l’IFSN provvedono periodicamente alla formazione e all’addestramento dei loro organi direttivi;

h. coordinano e sorvegliano i provvedimenti di protezione d’emergenza delle regioni e dei Comuni.

2 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza ai sensi delle disposizioni emanate dall’UFPP, i Cantoni che si trovano sul territorio restante della Svizzera hanno in particolare i seguenti compiti:

a. allestiscono un piano per l’evacuazione della popolazione in pericolo negli hot spot;

b. provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata. Il valore di riferimento per le persone da accogliere è pari al 5 per cento della popolazione permanente di un Cantone per l’accoglimento a breve termine e all’1 per cento per l’accoglimento a lungo termine.

c. preparano i provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari, nonché dell’approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 14 Evento

1 In caso di evento i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 hanno i seguenti compiti:

a. mettono in preallarme gli organi direttivi delle regioni e dei Comuni;

b. mettono in allarme la popolazione;

c. assicurano l'attuazione dei provvedimenti per adempiere i compiti secondo l'articolo 13 capoverso 1;

d. controllano l'esecuzione dei provvedimenti di protezione nelle regioni e nei Comuni.

2 In caso di evento, i Cantoni sul territorio restante della Svizzera hanno i seguenti compiti:

a. assicurano l’attuazione dei provvedimenti per adempiere i compiti secondo l’articolo 13 capoverso 2;

b. controllano l’esecuzione dei provvedimenti di protezione nelle regioni e nei Comuni.

Art. 15 Competenza

I Cantoni sono responsabili della pianificazione, della preparazione e dell'attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza.

Sezione 7: Compiti delle regioni e dei Comuni

Art. 16

1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul territorio restante della Svizzera attuano nel loro settore i provvedimenti previsti dalla documentazione standard dell'UFPP.

2 In caso di evento le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul territorio restante della Svizzera attuano nei loro settori i provvedimenti previsti dalla documentazione standard.

Sezione 8: Compiti comuni

Art. 17

1 Oltre ai compiti specifici, gli organismi indicati nelle sezioni da 3 a 7 hanno i seguenti compiti e competenze: