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Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

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732.33 Kernenergie

colo ai sensi dell’allegato 3. Se è opportuna una nuova attribuzione, l’UFE modifica l’allegato 3 di conseguenza. Dapprima sente l’IFSN, i Cantoni interessati e i gestori dell’impianto nucleare in questione.

Art. 5 Fusioni di Comuni

1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull’estensione spaziale delle zone di protezione d’emergenza. Le corrispondenti parti del Comune restano nella zona di protezione d’emergenza a cui erano attribuite prima della fusione.

2 L'IFSN esamina annualmente l'allegato 3 e, dopo aver sentito i Cantoni interessati, inserisce le modifiche derivanti da fusioni di Comuni e cambiamenti di nome.

Sezione 3: Compiti degli esercenti d’impianti nucleari

Art. 6 Pianificazione e preparazione

1 I compiti che gli esercenti d'impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell'ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d'emergenza sono definiti nelle pertinenti disposizioni della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione.

2 Agli esercenti d’impianti nucleari incombono in particolare i seguenti compiti:

a. Essi determinano i criteri per il preallarme e l’allarme in un regolamento d’emergenza; l’IFSN emana una direttiva al riguardo.

b. Essi garantiscono che l’IFSN, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente, allorquando i criteri per il lancio di un preallarme o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti.

c. Essi tengono pronta in ogni momento un’organizzazione per i casi d’emergenza dotata di personale e di materiale adeguato.

d. Essi garantiscono la formazione dei membri dell’organizzazione d’emergenza.

e. Essi tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati.

f. Essi tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente.

g. Essi svolgono regolarmente esercitazioni d’emergenza (comprese le esercitazioni di emergenza generali) sotto sorveglianza dell’IFSN.

h. Essi predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con:

1. l’IFSN,

2. la Centrale nazionale d’allarme (CENAL),

3. gli organismi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d’emergenza 1.

3 Per l’adempimento dei propri compiti essi si accordano con gli organi di protezione per i casi di emergenza.

Art. 7 Evento

In caso di evento gli esercenti d'impianti nucleari hanno i seguenti compiti:

a. analizzano l'evento in relazione al pericolo che può costituire per la popolazione;

b. adottano opportuni provvedimenti per gestire l'evento e per limitare le conseguenze sul personale e sulla popolazione;

c. informano tempestivamente l’IFSN e la CENAL. Informano inoltre gli organi cantonali ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera h cifra 3:

1. in caso d’incidente con decorso rapido ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2010 sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza (OARS)4,

2. in caso di adempimento dei criteri tecnici per il lancio del preallarme e dell’allarme ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera a OARS.

d. determinano tempestivamente il termine di sorgente e lo comunicano all'IFSN. Per termine di sorgente s'intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l'andamento temporale del rilascio.

Sezione 4: Compiti dell’IFSN

Art. 8 Pianificazione e preparazione

Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l'IFSN ha i seguenti compiti:

a. intrattiene un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazione interna per i casi di emergenza;

b. gestisce una rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari (MADUK);

c. fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;

d. controlla i provvedimenti adottati dagli esercenti d'impianti nucleari ai sensi dell'articolo 6; in particolare verifica, attraverso esercitazioni, la prontezza d'intervento dell'organizzazione degli impianti nucleari per i casi d’emergenza;

4 RS 520.12