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Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
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Notfallschutzverordnung 732.33
e. disciplina in una direttiva i requisiti per la determinazione dei termini di sorgente;
f. disciplina in una direttiva i requisiti per lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza, coinvolgendo gli organi di protezione d'emergenza.
Art. 9 Evento
In caso di evento l’IFSN ha i seguenti compiti:
a. informa tempestivamente la CENAL su eventi occorsi negli impianti nucleari svizzeri;
b. analizza l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli esercenti d'impianti nucleari per adempiere i compiti ai sensi dell'articolo 7 lettera b e ne verifica l'attuazione;
c. fa previsioni sull'evoluzione di avarie negli impianti, sulla possibile diffusione della radioattività nell'ambiente circostante e sulle relative conseguenze;
d. fornisce consulenza all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e allo Stato maggiore federale in caso di eventi NBCN (SMF NBCN) nella predisposizione di provvedimenti di protezione per la popolazione, conformemente all'ordinanza del 20 ottobre 20105 sugli interventi NBCN);
e. classifica l'evento secondo la scala di valutazione internazionale (INES) dell'AIEA.
Sezione 5: Compiti di altri organi federali
Art. 10 MeteoSvizzera
1 L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mette a disposizione dell'IFSN i dati meteorologici e le previsioni per i calcoli relativi alla dispersione e alla dosimetria.
2 Su mandato della CENAL, MeteoSvizzera effettua calcoli relativi alla dispersione.
3 In caso di evento MeteoSvizzera può chiedere, per la fornitura delle sue prestazioni, il sostegno da parte di elementi d'impiego dell'esercito ai sensi degli articoli 67 capoverso 1 lettera d della legge federale del 3 febbraio 19956 sull'esercito e sull'amministrazione militare.
Art. 11 UFPP
Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell'ordinanza del 20 ottobre 20107 sugli interventi NBCN, nell'ordinanza del 17 ottobre 20078 sulla centrale nazionale d'allarme e nell'OARS9, l'UFPP ha, in particolare, i seguenti compiti:
a. disciplina le disposizioni per l'intervento, coinvolgendo gli organi di protezione d'emergenza;
b. fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;
c. disciplina, coinvolgendo gli organi di protezione d’emergenza, le disposizioni per l’evacuazione della popolazione e l’impiego di personale e materiale;
d. coordina l’informazione della popolazione;
e. coordina la pianificazione e la preparazione di provvedimenti di protezione d'emergenza nei Cantoni;
f. d'intesa con gli organi di protezione d'emergenza, effettua ogni due anni un'esercitazione di emergenza generale;
g. allestisce la documentazione standard che serve da base per le pianificazioni degli interventi dei Cantoni.
Art. 12 Gruppo difesa
1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, il gruppo difesa ha in particolare i seguenti compiti:
a. determina in istruzioni le basi per l’impiego a favore del trasporto di materiale in caso di intervento sussidiario dell’esercito e coinvolge gli organi di protezione d’emergenza.
b. determina in istruzioni la partecipazione di formazioni o membri dell’esercito alle esercitazioni relative al trasporto aereo e stradale di materiale.
2 In caso di evento, mette a disposizione, nell’ambito della chiamata del servizio d’appoggio emessa dagli organismi competenti, la necessaria capacità per il trasporto stradale e aereo di materiale.