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Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
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Notfallschutzverordnung 732.33
a. pianificano i provvedimenti, affinché in caso di evento possano essere attuati tempestivamente qualora venga lanciato un preallarme o un allarme.
b. sono responsabili della formazione e dello svolgimento di esercitazioni nei loro settori e prendono parte alle esercitazioni di emergenza generali;
c. aggiornano i piani di allarme e la documentazione per gli interventi;
d. garantiscono che siano disponibili il personale e il materiale necessario in casi di emergenza.
2 Organizzano autonomamente i compiti nel loro settore di attività.
Sezione 9: Emolumenti e rimborso degli esborsi
Art. 18
1 Per la pianificazione, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di protezione d'emergenza i Cantoni possono riscuotere emolumenti dagli esercenti d'impianti nucleari e imporre loro il rimborso degli esborsi.
2 Gli organi federali riscuotono emolumenti sulla base dei loro regolamenti in materia.
Sezione 10: Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 Modifica degli allegati
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può adeguare gli allegati da 1 a 3 agli sviluppi della tecnica.
Art. 20 Abrogazione e modifica di altre leggi
L’abrogazione e la modifica di altre leggi sono disciplinate nell’allegato 5.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.