Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (FF 2015 1). Oltre al decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, il progetto contiene anche la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. In occasione delle votazioni finali del 17 marzo 2017, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno adottato il progetto sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d’ordinanza. Per questo motivo, nelle singole ordinanze interessate verranno apportate le necessarie modifiche o introdotte nuove disposizioni d’esecuzione.

2 Struttura dell’ordinanza

La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 modifica simultaneamente il 1° e il 2° pilastro e coordina tra loro le relative prestazioni. Per questo motivo, la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si presenta sotto forma di atto mantello contenente tutte le modifiche alle diverse leggi interessate dal progetto. Per le modifiche d’ordinanza si è optato per la medesima forma di atto normativo: le modifiche delle ordinanze interessate dalla riforma sono quindi tutte contenute nell’ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Premessa agli articoli 1–6ter OAVS

Con la revisione di legge verranno ridefinite le regole in materia di assoggettamento. Affinché l’ordinanza sia coerente con la legge, va adeguata anche la sua struttura, il che comporta alcune permutazioni di articoli e l’utilizzo di un articolo attualmente vuoto (art. 4 OAVS). Si tratta segnatamente degli spostamenti esposti di seguito.

La regolamentazione della continuazione dell’assicurazione per le persone occupate all’estero da un datore di lavoro con sede in Svizzera passerà dai vigenti articoli 5–5c agli articoli 3–3b OAVS. Gli articoli 4–4b OAVS conterranno le disposizioni relative alla continuazione dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera che non sono più assicurate in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero, attualmente previste, seppur in un’altra forma (adesione all’assicurazione, limitazione del campo d’applicazione) dagli articoli 5d–5f. Gli articoli 5–5b OAVS disciplineranno la continuazione dell’assicurazione per i coniugi che accompagnano un assicurato all’estero, che nel testo vigente è regolamentata in altra forma (adesione all’assicurazione) negli articoli 5j e 5k.

Poiché l’adesione all’assicurazione da parte degli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero sarà soppressa, i vigenti articoli 5g–5i OAVS diventeranno superflui.

Dati gli spostamenti summenzionati, non saranno più necessari nemmeno i vigenti articoli 5c– 5k OAVS. In generale, la ridefinizione dell’assoggettamento all’assicurazione richiederà anche modifiche ai titoli e ai sottotitoli del capo primo dell’OAVS.