Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Art. 1 Familiari inclusi nell’assicurazione
In seguito alla modifica dell’ordine delle disposizioni di legge, il contenuto del vigente articolo 1 OAVS verrà spostato all’articolo 1a OAVS.
I familiari che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano all’estero gli assicurati di cui all’articolo 1a lettera c della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) saranno inclusi nell’assicurazione conformemente alla lettera d della medesima disposizione. Si tratta dei familiari di cittadini svizzeri e di Stati membri dell’UE o dell’AELS che sono inviati all’estero al servizio della Confederazione e che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale. Ai fini dell’uniformità dell’applicazione del diritto, l’articolo 1 OAVS definirà quindi chi sono i familiari che accompagnano l’assicurato all’estero e non esercitano un’attività lucrativa. Questa definizione corrisponde alla prassi vigente.
Conformemente all’articolo 13a della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio e quindi anche il partner registrato al coniuge. Questa equiparazione si applica anche nel presente contesto.
Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizza-
zione internazionale
Il vigente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, che prevede l’assicurazione obbligatoria per i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione, sarà soppresso. Di conseguenza, le relative disposizioni d’esecuzione contemplate nel vigente articolo 1a OAVS diventeranno superflue.
Nel suo nuovo tenore, l’articolo 1a OAVS riprende quindi invariato il contenuto del vigente articolo 1 OAVS, concernente l’assicurazione obbligatoria delle persone che lavorano presso la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa.
Art. 1b
Le lettere a e c del vigente articolo 1b OAVS, che stabiliscono le persone non assicurate obbligatoriamente in virtù della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite (LSO), non sono riprese, dato che, contrariamente al diritto vigente, nella legge figurerà un rimando alla LSO nel suo complesso (cfr. nuovo tenore dell’art. 1b lett. a LAVS). Si può pertanto rinunciare a elencare i casi in questione a livello d’ordinanza.
Il vigente articolo 1b lettera b OAVS stabilisce l’esenzione dall’obbligo di assicurazione per i membri del personale di carriera dei posti consolari e per i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa (e quindi, a contrario, l’obbligo di assicurazione per i consoli onorari). Dato il rimando alla LSO nell’articolo 1b lettera a LAVS, non sarà più necessaria una disposizione d’esecuzione speciale per il personale di carriera dei posti consolari. L’articolo 2 capoverso 1 lettera e LSO concerne infatti i posti consolari. Sulla base della riserva dell’articolo 1 capoverso 2 LSO a favore del diritto internazionale preminente, che include anche la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari, quest’ultima è applicabile per la determinazione del genere di consoli esentati dall’obbligo di assicurazione. In virtù dell’articolo 48 paragrafo 1 della summenzionata Convenzione i funzionari consolari di carriera sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza. Di conseguenza, non si ritiene più necessario precisare a livello d’ordinanza che solo il personale di carriera dei posti consolari è escluso dall’assicurazione obbligatoria, il che sarà comunque specificato a livello di direttive.