Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Il vigente articolo 1b lettera d OAVS, concernente il personale di IATA e SITA, è ormai superfluo, dato che l’esenzione dall’obbligo assicurativo è disciplinata direttamente nei pertinenti accordi internazionali (IATA [art. 5bis] e SITA [art. 7]), che prevalgono sul diritto nazionale.
Art. 2
Sul piano materiale, questo articolo corrisponde al vigente articolo 2 OAVS. Il rimando alla nuova LAVS è adeguato (art. 1b lett. b LAVS).
Art. 3 Richiesta
L’attuale articolo 1a capoverso 2 lettera b LAVS, che prevede la possibilità di esenzione dall’assicurazione in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre», sarà abrogata. Di conseguenza, la relativa disposizione d’esecuzione contemplata nel vigente articolo 3 OAVS diventerà superflua e può quindi essere abrogata.
In futuro, questo articolo riprenderà integralmente il vigente articolo 5a OAVS.
Art. 3a (nuovo) Inizio dell’assicurazione
Questo articolo, concernente le persone che prestano servizio all’estero per un datore di lavoro in Svizzera, stabilisce il termine per l’inoltro della richiesta di continuazione dell’assicurazione e il momento dell’inizio dell’assicurazione. Nel suo nuovo tenore, esso riprende invariato il contenuto dei vigenti articoli 5 e 5b, fatta eccezione per il periodo d’assicurazione precedente ridotto a tre anni. Si tratta della stessa procedura adottata per gli articoli 4a e 5a OAVS.
Art. 3b (nuovo) Fine dell’assicurazione
Questo articolo disciplina la fine dell’assicurazione per le persone che prestano servizio all’estero per un datore di lavoro in Svizzera (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS).
Lett. a
Questa lettera riprende il contenuto del vigente articolo 5c capoverso 1 OAVS. L’espressione «con reciproca intesa», superflua, è soppressa in conformità alla formulazione francese.
Lett. b
Questa lettera riprende il principio di base del vigente articolo 5c capoverso 2 OAVS, secondo cui con il cambiamento del datore di lavoro l’assicurazione finisce e va presentata una nuova richiesta.
Art. 4 Richiesta
Questo articolo corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5d capoverso 2 OAVS.
Art. 4a (nuovo) Inizio dell’assicurazione
Questo articolo disciplina l’inizio dell’assicurazione per le persone che continuano l’assicurazione poiché non sono più assicurate obbligatoriamente in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero (art. 1c cpv. 1 lett. b LAVS). La modifica della LAVS comporta da un lato il passaggio dal vigente sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicurazione e, dall’altro, un ampliamento del campo d’applicazione, poiché non sarà più necessaria l’esenzione dall’assicurazione in base a una convenzione internazionale, ma sarà sufficiente un’esclusione dall’assicurazione dovuta allo svolgimento di un’attività lucrativa all’estero. Per motivi di coerenza, il passaggio al sistema della continuazione dell’assicurazione richiede che siano riprese anche le relative modalità, attualmente previste negli articoli 5–5c OAVS.