Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Cpv. 1
Questo capoverso corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5 b capoverso 1 OAVS.
Cpv. 2
Questo capoverso stabilisce che una volta scaduto inutilizzato il termine di sei mesi non è più possibile continuare l’assicurazione. A differenza dell’attuale adesione all’assicurazione, la continuazione dell’assicurazione non permette lacune. Questa regolamentazione corrisponde a quelle previste negli articoli 3a e 5a OAVS.
Art. 4b (nuovo) Fine dell’assicurazione
Questa disposizione disciplina la fine dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera esercitanti un’attività lucrativa all’estero che hanno continuato l’assicurazione.
I capoversi 1 e 2 corrispondono nella sostanza al vigente articolo 5f OAVS, secondo cui l’assicurazione finisce per recesso (cpv. 1) o per esclusione (cpv. 2) da essa.
In più, per garantire un’applicazione del diritto uniforme, verrà aggiunto un capoverso 3, che stabilisce il momento a partire dal quale l’esclusione ha effetto. Un disciplinamento analogo è contemplato nella disposizione sull’esclusione dall’assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 1, primo periodo dell’ordinanza del 26 maggio 19615 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OAF]).
Art. 5 Richiesta
L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione del periodo d’assicurazione precedente richiesto per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione, sarà in futuro disciplinato a livello di legge (art. 1c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 1c cpv. 2 LAVS).
Nel suo nuovo tenore questa disposizione stabilirà presso quale cassa di compensazione le persone che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano all’estero il coniuge assicurato devono presentare la loro richiesta di continuazione dell’assicurazione, regolamentazione attualmente prevista solo a livello di direttive. Questa regolamentazione nasce dal fatto che entrambi i coniugi sono affiliati presso la stessa cassa di compensazione, poiché l’assicurazione del coniuge non esercitante un’attività lucrativa dipende da quella del coniuge che esercita un’attività lucrativa. Se l’assicurazione di quest’ultimo finisce, la competente cassa di compensazione ne è a conoscenza e sa anche che le condizioni per la continuazione dell’assicurazione delle persone che lo accompagnano non sono più adempiute, cosicché anch’essa finisce (cfr. art. 5b lett. b OAVS).
Art. 5a Inizio dell’assicurazione
L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione della presentazione della richiesta per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3 OAVS.
Il nuovo tenore del capoverso 1 corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5j capoverso 1 OAVS. Poiché le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato non potranno più aderire all’assicurazione ma avranno soltanto la possibilità di continuarla (art. 1c cpv. 1 lett. c LAVS), il capoverso 2 deve stabilire cosa succederà una volta scaduto inutilizzato il termine di sei mesi. Per motivi di coerenza, vengono riprese le modalità previste attualmente e anche per il futuro per l’assicurazione delle persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera che vorrebbero continuare l’assicurazione (vigenti art. 5–5c OAVS, rispettivamente, nuovo tenore dell’art. 3a OAVS). In futuro esse varranno anche per la