Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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continuazione dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero (art. 4a OAVS).

Art. 5b Fine dell’assicurazione

L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione del termine per il deposito della richiesta e dell’inizio dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3a OAVS.

La lettera a corrisponde al vigente articolo 5k in combinato disposto con l’articolo 5i capoverso 1 OAVS.

La lettera b precisa che l’assicurazione del coniuge al seguito che non esercita un’attività lucrativa finisce nel momento in cui questi non adempie più le condizioni per la continuazione dell’assicurazione, il che è ipotizzabile nei casi seguenti:

 il coniuge senza attività lucrativa ne inizia una: il criterio «senza attività lucrativa» non è più

adempiuto;

 il coniuge senza attività lucrativa non accompagna più il coniuge assicurato che ne svolge

una: è il caso, ad esempio, se il coniuge che esercita un’attività lucrativa prosegue il suo impiego all’estero in un altro Stato, ma il coniuge senza attività lucrativa resta nel luogo attuale, oppure in caso di separazione dei coniugi;

 il coniuge che esercita un’attività lucrativa non è più assicurato all’AVS, ad esempio perché

recede dall’assicurazione;

 il coniuge che esercita un’attività lucrativa non è più assicurato in virtù delle basi legali men-

zionate all’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS, bensì in virtù di un’altra base legale (p. es. rientro in Svizzera).

Art. 5c

L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione della fine dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3b OAVS. Il vigente articolo 5c OAVS può pertanto essere abrogato.

Art. 5d

Questo articolo, che disciplina il diritto all’adesione per le persone domiciliate in Svizzera che non sono più assicurate, sarà abrogato, poiché si passerà dal sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicurazione. Il primo periodo del vigente articolo 5d OAVS sarà ripreso, con i necessari adeguamenti, nell’articolo 1c capoverso 1 lettera b LAVS, mentre il secondo periodo figurerà nell’articolo 4 OAVS.

Art. 5e e 5f

Questi articoli saranno abrogati. Essi disciplinano l’inizio e la fine dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera che aderiscono all’assicurazione in quanto non sono più soggette all’assicurazione obbligatoria in virtù di una convenzione internazionale. Con la riforma, si passerà dal sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicurazione; l’inizio e la fine dell’assicurazione per queste persone saranno disciplinati negli articoli 4a e 4b OAVS.

Art. 5g–5i

Questi articoli, che contemplano le disposizioni sull’adesione degli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero, saranno abrogati, poiché tale possibilità sarà soppressa.