Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 49 pagine
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Revisione totale della legge sul contrassegno stradale
Articoli 12 e 13: Differenziazione dei ruoli e competenze dell’organo di riscossione della tassa
L’articolo 12 prevede la possibilità di delegare, interamente o in parte, la riscossione della tassa a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale (organo di riscossione della tassa). In caso di delega parziale il Consiglio federale deve decidere quali competenze concrete affidare a terzi, per esempio la riscossione della tassa e la gestione del sistema di registrazione, mentre altre competenze come l’emanazione di decisioni possono restare nelle mani dell’AFD. L’elenco di competenze riportato nell’articolo 13 capoverso 1 non tiene però sufficientemente conto di questa possibilità di delega parziale. La legge deve quindi prevedere che il Consiglio federale determina nel dettaglio quali competenze vengono delegate all’organo di riscossione della tassa. Di conseguenza devono essere elencati esplicitamente tutti i compiti parziali.
Richiesta delle FFS: la delega della riscossione della tassa (art. 12) e i corrispondenti diritti e doveri (art. 13) devono essere riassunti in un unico articolo e integrati nel modo seguente:
Art. 12 Delega della riscossione della tassa
1Il Consiglio federale può delegare, interamente o in parte, la riscossione della tassa:
a. a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale (organo di riscossione della tassa);
b. ai Cantoni.
2Se il Consiglio federale delega, interamente o in parte, la riscossione della tassa a un organo di riscossione della tassa, ne determina le relative competenze, segnatamente:
a. registrazione delle persone assoggettate al pagamento della tassa;
b. riscossione della tassa presso le persone assoggettate;
c. disbrigo delle operazioni di riscossione presso le persone assoggettate;
d. avvio della procedura d’esecuzione;
e. gestione del sistema di registrazione;
f. emanazione di decisioni sull’assoggettamento alla tassa.
3Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stipula i necessari contratti.
4Se l’organo di riscossione della tassa constata delle contravvenzioni, trasmette all’AFD i mezzi di prova necessari per il perseguimento.
5Pubblica annualmente un rapporto sulle sue attività e il conto annuale.
6L’AFD esercita la vigilanza sull’organo di riscossione della tassa e sui Cantoni cui si è fatto ricorso.
Articolo 13 capoverso 3: Competenze dell’organo di riscossione della tassa Assenza dell’obbligo di indipendenza strutturale per l’organo di riscossione
Il requisito dell’indipendenza strutturale previsto dall’articolo 13 capoverso 3 rende più difficile delegare la riscossione della tassa a terzi. Gli obiettivi citati nel rapporto esplicativo (utilizzo esclusivo del compenso contrattuale per la riscossione della tassa e piena trasparenza sull’uso delle risorse) si possono raggiungere anche con altri provvedimenti, per esempio mediante prescrizioni contabili.
Richiesta delle FFS: si chiede la cancellazione dell’articolo 13 capoverso 3.
Articolo 15: Controlli
In caso di coinvolgimento di terzi (privati) per l’esecuzione dei controlli, dal punto di vista della protezione dei dati si tratta di una fattispecie di trattamento di dati su mandato, ai sensi dell’articolo 10a LPD e dell’articolo 22 OLPD. Nel quadro delle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale vanno assicurate e disciplinate concretamente le esigenze di garanzia di cui all’articolo 22 OLPD (LU).
Articolo 17: Gestione di un sistema d’informazione
Il Cantone di Vaud chiede la seguente modifica al testo francese: «Un système d’exploitation d’information est exploité par l’AFD pour l’exécution de la présente loi.»